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ISEE compilazione quadro immobili

Carlo69

Utente
Salve,
siccome devo compilare il modello ISEE on line sul sito INPS per mia mamma non autosufficiente per avere poi il punteggio sociale per gli aiuti assistenziali, avrei bisogno di alcune delucidazioni:
- è sufficiente che io compili il modulo MB.1rid invece che il MB .1 , vero?
- soprattutto, per quanto riguarda il quadro FC3 Patrimonio Immobiliare, vedo che non c'è da indicare gli estremi catastali dell'immobile (per capirci particella, foglio, ...) ma solo "valore ai fini imu della quota posseduta". Dove trovo questa informazione?
- siccome nel modulo MB.1rid inserirò solo le anagrafiche di mia madre e mio padre (io non vivo più con loro), per questo "valore ai fini imu della quota posseduta" devo immagino mettere poi metà della cifra per ciascuno dei due?
Grazie mille
Carlo
 
Coefficienti moltiplicatori catastali 2018 per la determinazione della base imponibile IMU in base alle diverse categorie catastali


L’IMU è l’imposta municipale propria ed è pagata dai possessori di immobili e terreni ubicati nel territorio dello Stato. Dato che la scadenza ordinaria del 16 giugno per il versamento di IMU e TASI quest'anno cade di sabato, il termine per il versamento del primo acconto IMU è lunedì 18 giugno 2018.

In generale, per i contribuenti privati, la base imponibile si calcola seguendo questi 3 punti:

  1. Rendita catastale al 1° gennaio dell’anno di imposta:
  2. Rivalutazione della rendita al 5%
  3. Moltiplicazione del valore così ottenuto per uno dei coefficienti previsti dalla normativa.
La seguente tabella riepiloga i coefficienti per le varie categorie catastali, valide per il primo e per il secondo acconto delle imposte:

Categoria catastale
coefficiente
descrizione


da A/1 a A/11 (escluso A/10)
160
A/1 Abitazioni di tipo signorile A/2 Abitazioni di tipo civile A/3 Abitazioni di tipo economico A/4 Abitazioni di tipo popolare A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini A/8 Abitazioni in ville A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

A/10
80
Uffici o studi privati

da B/1 a B/8
140
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) B/3 Prigioni e riformatori B/4 Uffici pubblici B/5 Scuole e laboratori scientifici B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

C/1
55
Negozi e botteghe

C/2, C/6, C/7
160
C/2 Magazzini e locali di deposito, C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro), C/7 Tettoie chiuse od aperte

C/3, C/4, C/5
140
C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)

da D/1 a D/10 (escluso D/5)
65
D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

D/5
80
Istituti di credito, cambio e assicurativi

Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli, occorre rivalutare il reddito dominicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135

Il tutto calcolato nella misura della quota di proprietà di ciascuno...
 
In effetti dal 2016 il 75 è stato tolto ed è rimasto solo il 135...di base calcolo valore terreni uguale per tutti, anche per quelli poi esenti....
 
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