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Isee 2024: immobili inagibili

LDS

Utente
Buongiorno, volevo chiedere a qualcuno più esperto, dato che non riesco a reperire info su internet, per gli anni precedenti era prevista la possibilità di non dichiarare nell'isee gli immobili inagibili a seguito di calamità naturali, quindi volevo sapere questa agevolazione è prevista anche per l'isee 2024? Grazie

Vi allego qualche file degli anni scorsi in questa agevolazione era prevista.

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1116493.pdf :

<< Sono esclusi per l'anno 2019 dall'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali (art. 1, comma 986, della legge di bilancio 2019, L. 145/2018); successivamente, tale esclusione è stata estesa anche per gli anni 2021 e 2022 (art. 17-quater, comma 2, D.L. 183/20). >>

https://www.fenalca.it/modello-isee-2023-info-utili-e-come-richiederlo/ :

Nell'ISEE 2023 << ancora, con le novità introdotte viene stabilito che non vanno dichiarati tra il patrimonio immobiliare, gli immobili dichiarati inagibili o distrutti dopo calamità naturali>>
 
Legge di bilancio 2024: << Comma 429 (Esclusione degli immobili inagibili dall’ISEE) --> La norma proroga dal 2023 al 2024 l’esclusione (che opera nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui) degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali dai calcoli ai fini dell'accertamento dell'ISEE. La misura è stata originariamente introdotta dal comma 986 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, prorogato dalla disposizione ora in esame. Alla disposizione (originariamente prevista per il solo 2019, poi prorogata fino al 2023) erano stati ascritti effetti per 2 milioni di euro sul fabbisogno e sull’indebitamento netto. La relativa relazione tecnica si limitava a commentare tale imputazione di effetti senza fornire ulteriori elementi. >>
 
Legge di bilancio 2024: << Comma 429 (Esclusione degli immobili inagibili dall’ISEE) --> La norma proroga dal 2023 al 2024 l’esclusione (che opera nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui) degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali dai calcoli ai fini dell'accertamento dell'ISEE. La misura è stata originariamente introdotta dal comma 986 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, prorogato dalla disposizione ora in esame. Alla disposizione (originariamente prevista per il solo 2019, poi prorogata fino al 2023) erano stati ascritti effetti per 2 milioni di euro sul fabbisogno e sull’indebitamento netto. La relativa relazione tecnica si limitava a commentare tale imputazione di effetti senza fornire ulteriori elementi. >>
Questo è il testo approvato dal Senato, non trovo conferme sulla legge approvata definitivamente, l'INPS ha risposto ad una mia richiesta sul tema dicendo che non hanno comunicazioni al riguardo e pertanto ad oggi l'immobile inagibile a seguito del sisma va inserito nel calcolo, le solite leggi scritte con i piedi .....
 
le solite leggi scritte con i piedi .....
Mi sa di lamentela gratuita, ormai ci si lamenta di tutto....basterebbe leggere il comma 429 e il 986 modificato..

429. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: « , 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: « ,2022, 2023 e 2024 ».


Articolo 1 com 986
In vigore dal 01/01/2024
Modificato da: Legge del 30/12/2023 n. 213 Articolo 1 com 429

986. Per gli anni 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita' naturali.
 
Mi sa di lamentela gratuita, ormai ci si lamenta di tutto....basterebbe leggere il comma 429 e il 986 modificato..

429. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: « , 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: « ,2022, 2023 e 2024 ».


Articolo 1 com 986
In vigore dal 01/01/2024
Modificato da: Legge del 30/12/2023 n. 213 Articolo 1 com 429

986. Per gli anni 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita' naturali.
Ma quale lamentela? Sa leggere? Mi ha risposto l'INPS, i CAF non sanno cosa rispondere, dovrebbe essere più semplice il tutto non crede? Ho detto che io non ho trovato riscontro nella legge approvata e le sono grato per aver inserito questo aggiornamento ma un po' di educazione non guasterebbe, l'anno scorso era più chiaro nella legge
 
l'anno scorso era più chiaro nella legge

Pare proprio che ti stai lamentando per il niente...scritto alla stessa maniera


Quest' anno
Articolo 1 com 429 legge bilancio 2024
429.
All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: « , 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: « ,2022, 2023 e 2024 ».

Articolo 1 com 986
In vigore dal 01/01/2024
Modificato da: Legge del 30/12/2023 n. 213 Articolo 1 com 429
986. Per gli anni 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita' naturali.



Anno scorso
Articolo 1 com 759 legge bilancio 2023
759. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 ».

Articolo 1 com 986
In vigore dal 01/01/2023
Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1 comma 759
986. Per gli anni 2019, 2021, 2022 e 2023 , nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita' naturali.
 
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