Riferimento: IRPEF non compensata
FT, dalla tua esposizione deduco che quel credito IRPEF di 2000 euro era stato riportato in compensazione, anzichè a rimborso, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2004. Considerato che, una volta definitivamente accertato, il credito IRPEF può essere compensato sul modello unificato di pagamento F24 con qualsiasi altro tributo, senza alcuna limitazione, che per quell'anno d'imposta non è stato predisposto alcun mod. F24, la prima cosa che mi viene naturale chiederti è se tale credito è stato o meno indicato nelle dichiarazioni dei redditi successive.
Tuttavia, se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perchè ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un’apposita istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti.
Per quanto concerne il preavviso di fermo amministrativo va osservato che tale provvedimento rientra nella competenza del giudice ordinario (Cons. di Stato, ord. n.7181 del 24/09/2004) e si configura non come atto esecutivo ma come atto preliminare all'esecuzione da impugnare ex art. 615, comma 1, c.p.c. e non ex art. 617 c.p.c.
Ciò posto e per quanto è qui d'interesse, devi sapere che è possibile utilizzare il procedimento di compensazione volontaria tra debiti e crediti erariali, introdotto dall'art. 2 del D.L. 03/10/2006 n. 262, convertito in Legge 24/11/2006 n. 286 che ha apportato modifiche al D.P.R. riguardante la riscossione, integrandolo con l'art. 28-ter.
In particolare, la norma prevede che, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo per un debito d'imposta e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.
Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione procede alla notifica all'interessato della proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta.
A questo punto le ipotesi sono due:
a) se il contribuente accetta la proposta, l'agente della riscossione provvede alla movimentazione delle somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 112/1999, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo;
b) se il contribuente rifiuta la proposta o fa decorrere inutilmente i 60 gg. senza alcuna comunicazione, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito, nonché il rimborso forfettario stabilito dal D.M. 567/1993, maggiorato del 50%, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
Il dettato normativo sopra indicato, art. 28-ter del D.P.R. 602/1973, prevede quindi che, in sede di erogazione di rimborsi d'imposta, l'Agenzia delle Entrate verifichi se i beneficiari risultino iscritti a ruolo, e a tal fine trasmette in via telematica a Equitalia S.p.A. un elenco con i nominativi dei beneficiari di tali rimborsi.
Equitalia S.p.A., entro 12 giorni dal ricevimento di tale elenco, provvede a restituirlo all'Agenzia delle Entrate, dopo aver distinto tra coloro che non risultino titolari di iscrizioni a ruolo e coloro che invece hanno debiti iscritti a ruolo.
L'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento di tale elenco, mette a disposizione di ciascun agente della riscossione, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro, comprensiva degli interessi e delle spese calcolate al 90° giorno successivo a tale data; il tutto nei limiti dell'importo dei rimborsi spettanti ai beneficiari degli stessi.
Contestualmente all'invio del riscontro, l'Agente della riscossione, così come prescrive il dettato normativo, sospende le azioni di recupero e provvede a notificare una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso.
Equitalia ha predisposto un modello di comunicazione del rimborso e di contestuale proposta di compensazione da inviare agli aventi diritto al ricorrere dei presupposti sopra indicati.
Tale comunicazione dovrà essere notificata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.602/1973 ai beneficiari dei rimborsi d'imposta che abbiano somme iscritte a ruolo ancora da riscuotere.