La Corte costituzionale, con la sentenza 156/2001, ha precisato che, "nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive". Il che può essere dimostrato soprattutto quando il contribuente non si avvale di dipendenti e utilizza attrezzature di scarso rilievo.
In forza di questi principi, il professionista, che svolge la sua attività in mancanza di elementi di organizzazione, non dovrebbe essere soggetto passivo Irap.
Occorre, tuttavia, segnalare il contrario orientamento dell'agenzia delle Entrate, la quale, nella risoluzione 32/E del 31 gennaio 2002, ha sostenuto che nel caso delle attività professionali di cui all'articolo 53, co. 1 (nella numerazione del nuovo tuir) "l'esistenza pur minima del requisito dell'organizzazione sia una connotazione tipica del lavoro autonomo ..." e che per questo viene sempre a realizzarsi il presupposto per l'applicazione dell'Irap.
A seguito del rigido orientamento espresso dall'amministrazione finanziaria, la prassi comune è quindi quella di provvedere comunque, in via prudenziale, alla presentazione della dichiarazione Irap e all'effettuazione del relativo versamento, per poi richiedere a rimborso l'importo corrisposto in ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale. Ciao….