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queste son susseguenti, cosa significante che il problema irap/professionisti è ben lungi da una facile soluzione..
La Commissione Tributaria Provinciale di Parma si è pronunciata per la non debenza dell’Irap quando il professionista è privo di autonoma organizzazione. Secondo i giudici, la discriminante non è la presenza o meno del lavoro di terzi, bensì l’impossibilità della struttura di funzionare senza l’apporto professionale del lavoratore autonomo.
C.T.P. Parma n. 41-42- 46/08/02
I professionisti che svolgono la loro attività senza dipendenti, con pochi beni mobili e in piccoli spazi, non devono pagare l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) E’ quanto ha affermato la IV Commisione tributaria provinciale di Piacenza, con una sentenza emessa il 4.2.2002. La Commissione ha interpretato la risoluzione n. 31 dell’agenzia delle entrate, che dispone, invece, l’obbligo del pagamento dell’IRAP anche per i piccoli professionisti. Nonostante ciò, i giudici tributari hanno affermato che l’Imposta è dovuta solo se il professionista è titolare di un’attività, la cui organizzazione si realizza indipendentemente dalla sua presenza. E siccome il ricorrente non aveva dipendenti e utilizzava lo studio solo nelle ore serali, ha accolto il ricorso disponendo il rimborso delle somme versate negli ultimi 3 anni.
01/09/2003 - Secondo la sentenza del 13 marzo 2003 n. 11/35/2003 della commissione tributaria regionale di Bologna, i liberi professioniti iscritti agli albi professionali come ingegneri, geometri, architetti, avvocati, notai ecc, non sono tenuti al pagamento dell'IRAP poichè le loro attività non presentano i requisiti di organizzazione autonoma diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi cosi come dispone l'art. 2 del Dlg 446/1997, poichè, secondo quanto dispone la sentenza, tali attività non possono svolgersi senza il professionista che è la figura tipica e indispensabile per lo svolgimento delle stesse.
Ma questo tipo di interpretazione contrasta completamente con quanto invece precedentemente regolamentato da talune circolari dell'Agenzia delle entrate (in particolare quella del 4 giugno 1998 n. 141/E) , secondo le quali la libera attività professionale è da considerarsi come organizzazione autonoma quindi soggetta all'IRAP quando sia svolta nella propria abitazione o senza l'impiego di beni strumentali nè con l'ausilio di collaboratori o dipendenti.
buon lavoro, ciao..</HTML>