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IRAP

A

Antoniobis

Ospite
<HTML>Ho avuto notizia che l'esercizio di una attività professonale svolta presso la propria abitazione e senza alcun dipendete , non comporterebbe da parte del contribuente l'imposizione della IRAP. Nel caso specifico sono un ingegnere che svolgo in casa la mia attività di progettazione. In tale senso mi sembra si sia espressa la Corte Costituzionale n.156 del 2 maggio 2001.
Gradirei conoscere se corrisponda a verità quanto da me rappresentato.
Saluti
Antoniobis</HTML>
 
<HTML>Assolutamente sì.
Può pertanto predisporre una istanza di rimborso per l'Irap pagata per gli anni dal 1998, ed inviarla all'ufficio competente ; in mancanza di comunicazione, o in presenza di rigetto della domanda, potrà poi adire la commissione tributaria.
La strada è lunga.</HTML>
 
<HTML>E non pagarla per il 2003? Chi se la sente di dare questo consiglio ai clienti?</HTML>
 
<HTML>Concordo con il collega; la strada migliore è quella di pagare e poi chiedere il rimborso; in questo modo in caso di (secondo me soccombenza del contribuente) si è in regola mentre non pagando si hanno sanzioni che, in pendenza del contenzioso, devono essere pagate insieme alle imposte omesse.</HTML>
 
<HTML>
queste son susseguenti, cosa significante che il problema irap/professionisti è ben lungi da una facile soluzione..


La Commissione Tributaria Provinciale di Parma si è pronunciata per la non debenza dell’Irap quando il professionista è privo di autonoma organizzazione. Secondo i giudici, la discriminante non è la presenza o meno del lavoro di terzi, bensì l’impossibilità della struttura di funzionare senza l’apporto professionale del lavoratore autonomo.
C.T.P. Parma n. 41-42- 46/08/02

I professionisti che svolgono la loro attività senza dipendenti, con pochi beni mobili e in piccoli spazi, non devono pagare l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) E’ quanto ha affermato la IV Commisione tributaria provinciale di Piacenza, con una sentenza emessa il 4.2.2002. La Commissione ha interpretato la risoluzione n. 31 dell’agenzia delle entrate, che dispone, invece, l’obbligo del pagamento dell’IRAP anche per i piccoli professionisti. Nonostante ciò, i giudici tributari hanno affermato che l’Imposta è dovuta solo se il professionista è titolare di un’attività, la cui organizzazione si realizza indipendentemente dalla sua presenza. E siccome il ricorrente non aveva dipendenti e utilizzava lo studio solo nelle ore serali, ha accolto il ricorso disponendo il rimborso delle somme versate negli ultimi 3 anni.

01/09/2003 - Secondo la sentenza del 13 marzo 2003 n. 11/35/2003 della commissione tributaria regionale di Bologna, i liberi professioniti iscritti agli albi professionali come ingegneri, geometri, architetti, avvocati, notai ecc, non sono tenuti al pagamento dell'IRAP poichè le loro attività non presentano i requisiti di organizzazione autonoma diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi cosi come dispone l'art. 2 del Dlg 446/1997, poichè, secondo quanto dispone la sentenza, tali attività non possono svolgersi senza il professionista che è la figura tipica e indispensabile per lo svolgimento delle stesse.
Ma questo tipo di interpretazione contrasta completamente con quanto invece precedentemente regolamentato da talune circolari dell'Agenzia delle entrate (in particolare quella del 4 giugno 1998 n. 141/E) , secondo le quali la libera attività professionale è da considerarsi come organizzazione autonoma quindi soggetta all'IRAP quando sia svolta nella propria abitazione o senza l'impiego di beni strumentali nè con l'ausilio di collaboratori o dipendenti.

buon lavoro, ciao..</HTML>
 
<HTML>ancora sull'irap:
"IRAP – ESCLUSIONE DALL’IMPOSTA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
Presupposto per l'applicazione dell'Irap è l'autonoma organizzazione dell'attività esercitata, con la conseguenza che mentre l'attività d'impresa e' assoggettata automaticamente a questa imposta, nell'attività professionale si deve verificare
caso per caso se vi sia o meno l'ausilio di capitale e lavoro altrui, che comporti assoggettabilità all'imposta.
Comm. Trib. Prov. Macerata, sez. III, sent. 24 giugno 2003, n. 21.
Ancora una sentenza in materia di IRAP e professionisti. L’approccio della Commissione segue quel filone giurisprudenziale in corso di sedimentazione secondo il quale per i professionisti non può affermarsi aprioristicamente né l’assoggettamento ad Irap né l’esclusione dalla debenza di tale imposta: solo una indagine di merito potrà stabilire nel caso concreto se sussista o meno quel livello diorganizzazione talché scatti l’obbligo di corrispondere l’imposta.
cmq, stante il chiaro tenore letterale dell’art. 51 c. 1 u.p. del Tuir n. 917/1986, secondo il quale ben può esistere, ai fini tributari, un’impresa anche in assenza di organizzazione. Anche per le attività di impresa, dunque, non può aprioristicamente
affermarsi la tassabilità ai fini Irap, sul presupposto dell’esistenza di una organizzazione che, sul piano concreto, ben potrebbe difettare."</HTML>
 
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