Risoluzione 190 del 01.10.03
OGGETTO Comportamento dei Concessionari nelle procedure di espropriazione immobiliare e in materia di ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973 e di rimborso delle relative spese
TESTO
L'art. 77, co. 1, del D.P.R. 602/1973 dispone che, decorso inutilmente
il termine di cui all'art. 50, co. 1, il ruolo costituisce titolo per
iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un
importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si
procede.
Si tratta di un'ipoteca legale, in quanto espressamente prevista dalla
legge al fine di riservare una particolare tutela al credito alla cui
garanzia assolve, introdotta allo scopo di assicurare la riscossione delle
entrate; essa attribuisce al Concessionario i diritti previsti dall'art.
2808 c.c. e, in particolare, il diritto di essere soddisfatto con preferenza
sul prezzo del ricavato dall'espropriazione e il diritto di procedere ad
esecuzione sul bene anche se la proprieta' di questo venga trasferita ad
altri.
E' appena il caso di sottolineare che l'ipoteca di cui all'art. 77
D.P.R. 602/1973 viene iscritta in forza di un titolo, il ruolo, al quale la
legge espressamente attribuisce tale effetto, nonche' quello esecutivo, e
che essa ha natura diversa dall'ipoteca prevista dall'art. 26 della legge 7
gennaio 1929, n. 4, (c.d. ipoteca cautelare fiscale) che costituiva una
misura cautelare applicabile indipendentemente dall'accertamento
sull'esistenza e sull'entita' dell'obbligazione tributaria e che assolveva
la stessa funzione del sequestro conservativo.
Il secondo comma del citato art. 77, dispone che se l'importo
complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento
del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma
dell'art. 79 D.P.R. 602/1973, il Concessionario, prima di procedere
all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei
mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, puo' procedere
all'espropriazione.
La norma, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui
all'art. 1 della Legge Delega 28.09.1998, n. 337 (punto h, nn. 3 e 4) e come
risulta dalla Relazione al Decreto Legislativo 46/1999, contempera
l'esigenza di un pronto recupero delle somme iscritte a ruolo con la
necessita' di non espropriare immediatamente i beni immobili rispetto al
valore dei quali quello del debito non risulti tale da giustificare
l'immediata aggressione ed e' finalizzata ad ottenere il pagamento spontaneo
del debitore. In tal caso, l'iscrizione di ipoteca e' obbligatoria ed il
Concessionario non puo' procedere all'esecuzione forzata prima che sia
decorso il termine di sei mesi.
Da cio' ne consegue che, se l'importo complessivo del credito per cui
si procede supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre
ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79, il Concessionario prima
di iniziare l'espropriazione forzata, puo' procedere all'iscrizione di
ipoteca ai sensi dell'art. 77, co. 1, sulla base di un'autonoma valutazione
e al fine di assicurare il risultato della sua attivita'; fermo restando
che, una volta acquisita la garanzia reale, deve avviare l'espropriazione
forzata senza ritardi.
Quanto agli effetti dell'ipoteca iscritta dal Concessionario, si e'
detto in premessa che essa attribuisce i diritti previsti dall'art. 2808
c.c.; occorre tuttavia rammentare che, ai sensi dell'art. 2916, punto 1,
c.c., nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene
conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento.
Dette ipoteche sono valide ma relativamente inefficaci, nel senso che
non sono opponibili al creditore procedente ed ai creditori che sono
intervenuti nella medesima procedura.
L'ipoteca iscritta, invece, su beni che non sono piu' di proprieta'
del debitore e' inesistente ed il creditore, come noto, ha l'obbligo di
cancellarla a sue spese.
Ne discende che l'iscrizione di ipoteca deve essere sempre preceduta
da un'attenta verifica della effettiva possidenza attuale del debitore e
dall'accertamento dell'eventuale esistenza di pignoramenti o sequestri
conservativi in favore di terzi.
Di seguito si forniscono alcune indicazioni operative in relazione a
due situazioni ricorrenti:
1. la procedura esecutiva e' stata gia' dichiarata estinta
ancorche' la trascrizione del pignoramento in Conservatoria
RR.II. non risulti annotata di cancellazione: in questo caso, il
Concessionario puo' procedere all'iscrizione di ipoteca;
2. la procedura esecutiva e' tuttora in vita: in tal caso, il
Concessionario dovra' astenersi dall'iscrivere ipoteca, a mente
del disposto dell'art. 2916, punto 1, c.c., limitandosi a
richiedere di potere partecipare alla distribuzione del ricavato
ai sensi dell'art. 563 c.p.c..
E' da rilevare che non appare condivisibile la tesi secondo cui, nel
caso previsto al punto 2, l'iscrizione di ipoteca preserverebbe integra la
garanzia dei crediti per cui si procede nei casi in cui il processo
esecutivo dovesse estinguersi per qualsiasi motivo.
Infatti, come noto, ogni evento che riguardi il procedimento esecutivo
e' portato a conoscenza del creditore intervenuto, il quale, pertanto, anche
attraverso l'esame del fascicolo presso la Cancelleria del Tribunale, e'
sempre in grado di verificare lo svolgimento del procedimento e di assumere
le piu' opportune iniziative a tutela del credito; peraltro, l'estinzione
del processo esecutivo non puo' essere pronunciata senza l'assenso del
creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (art. 629 c.p.c.).
Alla luce delle considerazioni svolte ne discende che le spese
sostenute dal Concessionario per un'ipoteca che risulti iscritta
successivamente ad un pignoramento valido ed efficace non possono essere
poste a carico dell'Ente impositore.
Analoga considerazione vale per le ipoteche che risultassero iscritte
sui beni che non appartengono piu' al debitore; la perdita del diritto al
rimborso, in questo caso, si estende anche alle spese per la cancellazione
della formalita'.