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intermediazioni ed estero

C

Cristina

Ospite
Una Sas svolge attività di intermediazione per una società committente che ha sede in Germania. Emette fattura alla società tedesca così differenziata:
1. fattura con iva ordinaria al 20% quando la prestazione di intermediazione si riferisce a una cessione di beni dall'Italia all'Italia art. 7 c. 3 DPR 633/72;
2. fattura con iva ordinaria al 20% quando la prestazione di intermediazione si riferisce a una cessione di beni dalla Germania a paesi extra UE art. 7 c. 3 DPR 633/72;
3. fattura non imponibile art. 40 c.8 D.L.331/93 quando la prestazione di intermediazione si riferisce a una cessione di beni dalla Germania a paesi UE.
E' corretto questo comportamento?
Grazie.

[%sig%]
 
Nella seconda e nella terza ipotesi, secondo me, dovresti fatturare fuori campo art. 7 perchè l'intermediazione si riferisce a beni che non transitano mai per l'Italia.
C'è una risoluzione ministeriale su un caso simile (intermediazione su cessione Usa-Messico mi pare) nella quale il Ministero ha confermato il fuori campo Iva.
Ciao Cristina.

Marc
 
Concordo sulla fattura f.c. art.7 per il punto 2.
Giusto art.40 per il punto 3, siamo sempre in ambito Ue.
 
Ti riporto la risoluzione che avevo in mente.
Nota quando dice: "è evidente che non si considerano effettuate nel territorio nazionale le prestazioni di intermediazione rese nei confronti di contraenti esteri e relative a beni esistenti all' estero".

Ciao.

Marc


Risoluzione ministeriale Min. Fin. Dir. Gen. Tasse e Imposte indirette sugli affari 28-07-1992, n. 450115

Al riguardo la Scrivente, in conformità al parere espresso dall' Ispettorato compartimentale tasse di ..., ritiene che la questione abbia trovato soluzione con la circolare n. 26/411138 del 3-8-1979 , là dove, in riferimento al presupposto della territorialità, si afferma che "è evidente che non si considerano effettuate nel territorio nazionale le prestazioni di intermediazione rese nei confronti di contraenti esteri e relative a beni esistenti all' estero".

Pertanto le cennate prestazioni di servizi costituiscono operazioni fuori del campo di applicazione dell' IVA, per carenza del presupposto della territorialità per cui il prestatore di servizi non è tenuto all' adempimento degli obblighi formali previsti dagli artt. 21 e seguenti del Titolo II della normativa IVA.

Conseguentemente i documenti contabili emessi per tali operazioni non assumono alcuna rilevanza ai fini della contabilità IVA, fermi restando, naturalmente, gli adempimenti in materia di imposte dirette.
 
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