Art. 2, c. 1, lett. f), L. 23.12.2000, n. 388
• Dal 2001, gli interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale sono detraibili se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale entro 1 anno (in precedenza: 6 mesi) dall’acquisto.
• L’acquisto deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo (in precedenza: nei 6 mesi antecedenti o successivi).
Danno diritto alla detrazione le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova
costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi
passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
• Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di
alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, non rileva il momento del formale atto di
assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, bensì il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.