Nella versione attuale del decreto di riforma del sistema fiscale è contenuta la disposizione secondo la quale, in deroga al c. 1 dell’attuale art. 75 del Tuir, gli interessi di mora concorreranno alla formazione del reddito
nell’esercizio in cui saranno percepiti o corrisposti.
Conseguentemente, ferma restando l’imputazione per competenza economica in contabilità, la tassazione e la deduzione degli interessi di mora avverranno nell’esercizio
di incasso o di pagamento attraverso apposite variazioni in diminuzione/ aumento nell’esercizio di rilevazione contabile.
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