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daniela
Ospite
<HTML>secondo il decreto legislativo n.231 del 9 ottobre 2002, vi è l'applicazone automatica degli interessi di mora in caso di mancato pagamento di un debito alla scadenza. il tasso da applicare è quello del principale strumento di rifinanziamento della BCE, applicato alla sua più recente operazione, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali. le parti possono accordarsi per la determinazione di un tasso diverso? gli interessi di mora vanno fatturati?
grazie</HTML>
grazie</HTML>