Ho trovato questa RM del 08.09.99 n. 144
Sintesi:
La risoluzione reca indicazioni in materia di scambi intracomunitari
relativamente alla possibilita' di registrare le fatture degli acquisti
in un unico registro sezionale, che assolva le funzioni sia del registro di
cui all'art.23 che di quello di cui all'art. 25 del DPR n. 633/72.
Testo:
All'Associazione fra le Societa' Italiane
per Azioni
e, p.c. Alla Direzione Regionale delle Entrate
per il Lazio
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Con la nota in riferimento, codesta Associazione ha segnalato
l'opportunita' per le imprese di pervenire ad una semplificazione della
procedura di registrazione degli acquisti intracomunitari, prevista dagli
artt. 46 e 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427.
La suddetta procedura comporta, com'e' noto, che le fatture relative
agli acquisti intracomunitari, emesse senza l'applicazione di imposta da un
soggetto identificato ai fini IVA in un altro Stato membro dell'Unione
Europea, debbano essere numerate, integrate, (secondo le regole fissate dal
citato art. 46 del D.L. n. 331 del 1993) ed annotate, nei termini stabiliti
dal successivo art. 47, seguendo l'ordine progressivo di numerazione,
distintamente nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633.
In particolare, codesta Associazione istante chiede che venga
esaminata la possibilita' per le Aziende interessate di tenere, previa unica
numerazione delle relative fatture, un apposito registro sezionale per gli
acquisti intracomunitari, che assolva le funzioni e riassuma in se la duplice
veste formale sia del registro di cui all'art. 23, che di quello di cui
all'art. 25 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
Esaminata la questione, la scrivente ritiene che al quesito posto
possa rispondersi affermativamente, a condizione che nel registro di cui
trattasi vengano annotati esclusivamente gli acquisti intracomunitari e che
gli importi complessivi dei corrispettivi e dell'imposta risultanti dal
medesimo registro sezionale siano poi riportati nel registro riepilogativo
secondo quanto indicato al punto 10.1 della Circolare n. 13 del 23
febbraio 1994.