si, hai ragione.....
vedi:
circolare dell’Agenzia delle entrate del 25 settembre n. 51 in materia di «Decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212. Proroga dei termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari ai sensi della legge 24 dicembre 2002, n. 289»
4.3.1 Applicabilità dell’articolo 102 del Tuir in presenza di perdite pregresse disponibili alla data di presentazione della dichiarazione integrativa Sempre in tema di perdite, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni per quanto concerne le modalità d’integrazione, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 289 del 2002, riferite ad annualità per le quali sia ancora possibile utilizzare perdite generatesi in periodi d’imposta precedenti. Al riguardo, nella circolare del 13 giugno 2003, n. 33, è stato precisato che non si applicano in sede di dichiarazione integrativa le disposizioni dell’articolo 102 del Tuir, che impongono di utilizzare la perdita d’esercizio in diminuzione del reddito, nel primo esercizio successivo a quello di formazione, per l’intero importo che trova capienza. Tale interpretazione si fonda sul carattere eccezionale del provvedimento di condono che mal si concilia con la ratio dell’articolo 102 del Tuir. Infatti, il condono consente al contribuente di integrare il reddito imponibile di un periodo d’imposta, per esempio il 1998, che potrebbe essere preceduto da un periodo d’imposta chiuso con una perdita. Tale perdita potrebbe essere ancora disponibile alla data del condono, qualora non utilizzata in compensazione nel 1998 e neppure nelle successive annualità fino al 2001, ovvero non disponibile, qualora legittimamente utilizzata in compensazione nei periodi d’imposta successivi a quello che si intende condonare. Prevedere un obbligo di generale applicazione dell’articolo 102 del Tuir significherebbe imporre al contribuente, che voglia condonare il solo 1998, di integrare anche i periodi d’imposta successivi in cui la perdita è stata utilizzata. Si ritiene, pertanto, che in sede di condono, cos" come non esiste un obbligo di applicazione dell’articolo 102 del Tuir, allo stesso modo non sussiste alcun divieto di utilizzo della perdita ancora disponibile alla data di presentazione della dichiarazione integrativa. Pertanto, nel caso in cui alla data del condono la perdita del periodo d’imposta precedente sia stata interamente utilizzata in compensazione, il contribuente dovrà evidenziare il maggior imponibile senza tenerne conto. Resta inteso che nella diversa ipotesi in cui alla data di presentazione della dichiarazione integrativa la perdita sia ancora disponibile, il contribuente avrà facoltà di utilizzarla in compensazione del maggior imponibile che intende integrare, nei limiti e alle condizioni di cui al predetto articolo 102. Si riporta di seguito un esempio. Un contribuente nel periodo d’imposta 1999 intende integrare il reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi per un importo pari a 200. La situazione che emerge dalle dichiarazioni originariamente presentate è la seguente: - periodo d’imposta 1998 chiuso con una perdita di 1.000; - periodo d’imposta 1999 chiuso con un reddito complessivo imponibile pari a zero per effetto dell’utilizzo in compensazione per un importo pari a 300 della perdita del periodo d’imposta precedente; - periodi d’imposta 2000 e 2001 chiusi con reddito complessivo imponibile pari a zero per effetto dell’utilizzo in compensazione della perdita residua del 1998, rispettivamente per 100 e 300. Nella descritta ipotesi il contribuente potrà avvalersi di due distinte modalità di integrazione. a. Integrazione dei maggiori imponibili senza utilizzo in compensazione delle perdite pregresse (non applicazione dell’articolo 102 Tuir) Nella dichiarazione integrativa relativa al 1999 il contribuente indica nella sezione «Redditi», nel riquadro relativo alle imposte dirette, il maggior imponibile pari a 200 e la corrispondente maggiore imposta. Tale importo rileva anche ai fini della determinazione della franchigia di cui al comma 6 dell’articolo 8 ai fini delle imposte sui redditi. Nella sezione «Dati e notizie» nel riquadro «minori perdite» non deve essere indicato alcun importo, in quanto tale riquadro deve essere utilizzato esclusivamente per la riduzione delle perdite del periodo d’imposta in cui le stesse si sono generate. Ne consegue che la perdita disponibile per i periodi d’imposta successivi all’ultimo condonabile sarà pari a 300 per effetto dell’originario utilizzo nei periodi d’imposta 1999 (300), 2000 (100) e 2001 (300). b. Integrazione dei maggiori imponibili con utilizzo in compensazione delle perdite pregresse (applicazione dell’articolo 102 Tuir) Il contribuente utilizza parte della quota residua (300) della perdita del 1998 in compensazione del maggior imponibile (200) che intende integrare nel 1999. Nella dichiarazione integrativa relativa al 1999 il contribuente indica nella sezione «Redditi», nel riquadro relativo alle imposte dirette, un maggior imponibile pari a 200, non evidenziando alcuna maggiore imposta per effetto dell’utilizzo della perdita del periodo d’imposta precedente. Ne consegue che la perdita disponibile per i periodi d’imposta successivi all’ultimo condonabile sarà pari a 100.
ciao....