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INIZIO ATTIVITA'

S

sara

Ospite
Caso di una sas costituita quest'anno, in contabilità semplificata, IVA trimestrale;
ha iniziato a fatturare appena a novembre;
in precedenza ha sostenuto solo le spese per la costituzione e spese di pubblicità;
domanda:
1) finora non ha compilato nessun F24, perchè era a credito di IVA, è giusto?
2) avendo emesso fatture a novembre la liquidazione dovrà farla appena a marzo? e come indico in detrazione l'IVA a credito delle fatture d'acquisto dei trimestri precedenti?
Aiuto!
 
1- la liquidazione iva deve essere comunque stampata sul registro iva anche se si è a credito. Non va presentato alcun modello F24.
2 - nella liquidazione di marzo (ovvero del primo trimestre se sei trimestrale) devi riportare il credito maturato nei periodi precedenti e sottrarlo come credito iva anno precedente.
3 - ovviamente il credito iva è quello della dichiarazione iva del 2003
Spero di essere stato chiaro ..
Caio
 
il fai da te potrebbe rilevarsi controproducente e ti consiglio vivamente almeno di acquistare i "bignami" fiscali tipo frizzera 1 e 2 .
1) è giusto!!
2) la liquidazione (Iva a debito - iva a credito) del 4 trimestre 2003 avverra a marzo 2004.
2bis) la liquidazione scaturisce dalle risultanze dei libri contabili obbligatori ai fini iva.
 
Ops chiedo scusa, ho ineso male la domanda:
rettifico il punto 2 e 3
nuovo punto
2 - nella liquidazione iva di marzo che è quella del IV trimestre devi tener presente del credito maturato nelle liquidazioni iva precedenti.
Ciao
 
...non c'è più l'obbligo di stampare le liquidazioni periodiche iva mensili o trimestrali, ma nulla toglie che le puoi fare lo stesso.... facoltà non obbligo...
ciao....
 
Grazie per le risposte.
Ora vi complico ancora la vita.

Mi hanno detto che le due fatture d'acquisto non sono ancora state registrate sul registro degli acquisti.
Possono registrarle nel mese di novembre, così portano direttamente in detrazione dell'IVA a debito quella a credito, senza dover riportare crediti di periodi precedenti?

La registrazione delle fatture d'acquisto può essere fatta anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale si vuole esercitare il diritto di detrazione della relativa IVA, giusto?


Inoltre:
La società non fa uso di software per la tenuta della contabilità semplificata. Non penso sia un obbligo usarne uno, vero?
Tiene solo i registri Iva manuali.

Quindi non ha senso parlare di stampe delle liquidazioni, vero?
Le liquidazioni IVA; per un eventuale controllo sarebbero quelle trascritte nella sezione relativa dei registri manuali?
 
ok, non c'è obbligo per la tenuta computerizzata della contabilità presta solo attenzione ai diversi termini di registrazione delle operazioni, ma non c'è nemmeno l'obbligo di riportare le liquidazioni a mano nei registri anche se è utile farlo ai fini del calcolo dell'imposta da versare.
In vigenza dell'obbligo dette liquidazioni andavan riportate in apposite sezioni dei registri delle operazioni attive (fatture emesse o corrispettivi)
Art. 11 D.P.R. 7.12.2001, n. 435

per le fatture acquisto non ancora registrate nessun problema all'annotazione delle stesse ora di acquisto a norma dell'art. 19 dpr 633/72
"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. "

tieni sempre presente però le fatture non ricevute nel termine previsto dal dlgs 471/97 art. 6 c.8 l. a
"8] Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta [5-2], con un minimo di lire cinquecentomila, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relativo alla fatturazione delle operazioni;"


in ogni caso fatto salvo tutto questo, anche per la contabilità semplificata che sia, non van mai dimenticate le norme di una ordinata tenuta della stessa, anche nel rispetto della cronologicità delle registrazioni..

ciao....
 
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