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inizio attività regime forfettario

M

marco

Ospite
Dovrei iniziare l'attività per un cliente(agronomo) applicando il regime sostitutivo per nuove attività produttive (forfettino) art. 13 l.388/2000).
In precedenza l'opzione era comunicata in sede di inizio attività all'ufficio iva presentando pure apposito modello per avvalersene.
Mi chiedo: volendo effettuare l'inizio attività telematicamente, l'opzione non va più comunicata per via del c.d. comportamento concludente? Del resto l'opzione per tale regime non è neppure prevista nel quadro VO della dichiarazione iva da presentare eventualmente l'anno successivo. Cosa ne pensate?
 
Mi risulta che l'opzione vada presentata comunque "prima", anche perchè c'è da segnalare se ci si voglia avvalere o meno del supporto dell'Agenzia delle Entrate, e non è cosa che si possa comunicare a posteriori.
La Circolare del 03/01/2001 n. 1/E precisa:

I soggetti che scelgono di avvalersi dei regimi fiscali agevolati
comunicano la scelta operata utilizzando i modelli riportati negli allegati 1
e 2. In particolare i soggetti che vogliono fruire del regime previsto
dall'articolo 13, comunicano la scelta operata ad uno degli Uffici locali
dell'Agenzia, in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attivita'.....

Nulla da fare, quindi: va presentata subito e non fa fede il comportamento concludente.

Ciao
Lorena
 
vale il comportamento concludente

vale cmq il comportamento concludente, con opzione da esercitare, se non esercitata in fase di inizio attività (c'è la casella da barrare)..


Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Art. 13 L. 23.12.2000, n. 388.
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
OGGETTO
SINTESI La contribuente istante chiede chiarimenti in ordine agli adempimenti a carico dei soggetti ammessi a fruire del regime fiscale per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo.
In particolare, chiede di conoscere quali siano le conseguenze nel caso di tardiva comunicazione dell’opzione per il regime agevolato.
L’istante ha iniziato la propria attività nel febbraio del 2001 ed ha presentato all’Ufficio delle Entrate competente, in data 21.02.2001,
la richiesta di attribuzione della partita IVA.
In tale occasione, non essendo ancora disponibili i modelli per comunicare la scelta del regime agevolato, non ha manifestato alcuna opzione.
La comunicazione è stata presentata solamente in data 30.11.2001, quando erano oramai decorsi sia il termine di 30 giorni
dalla data di inizio attività, sia il più ampio termine di 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, previsto per dare modo ai contribuenti, che avessero scelto
il regime prima del 22.03.2001, di manifestare la propria volontà.
In ogni caso l’istante, fino dall’inizio dell’attività, ha assunto il comportamento fiscale previsto dalla norma agevolativa, ritenendosi, quindi, esonerata da tutti gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, IVA e Irap, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA. La stessa, altresì, ha comunicato ai propri committenti di aver optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato, chiedendo, quindi, che i propri compensi non fossero assoggettati a ritenuta d’acconto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene di poter fruire del regime fiscale agevolato nonostante la comunicazione tardiva della propria scelta, per i motivi di
seguito illustrati.
Dal punto di vista sostanziale ricorrono tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dalla normativa, ossia:
.. il soggetto è una persona fisica che inizia un’attività professionale;
.. il soggetto non ha mai esercitato nei 3 anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un’attività artistica, professionale o
d’impresa;
.. l’attività non costituisce mera prosecuzione di un’altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o
autonomo;
.. i compensi attesi non sono superiori a e 30.987,41 (Lit. 60 milioni).
Dal punto di vista applicativo, si rileva come l’unica causa di decadenza sia il superamento dei limiti dei compensi previsti dalla norma.
L’istante sostiene, infine, l’inapplicabilità di qualsiasi sanzione alla luce delle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente,
nonché nel corrispondente provvedimento attuativo, secondo cui nessuna sanzione può essere irrogata per violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (violazioni cosiddette formali).

- Parere agenzia entrate:

L’interpello, così come formulato dalla contribuente istante, deve considerarsi inammissibile mancando il requisito normativo, ossia il carattere preventivo dell’istanza rispetto al comportamento o
all’attuazione della norma oggetto di interpello.
Nella fattispecie prospettata l’istante, invece, ha già posto in essere il comportamento fiscalmente rilevante. Ciò nondimeno, si
reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli
effetti tipici dell’interpello, ma rientra nell’attività di consulenza giuridica.
Si osserva quindi, in primo luogo, che la normativa non contiene un’espressa decadenza dal regime agevolato per inosservanza dei termini di comunicazione, cosicché né il termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività , né quello di 60 giorni dall’entrata in vigore del citato provvedimento possono considerarsi termini perentori.
Nel caso di specie, si ritiene invece applicabile il principio generale, secondo cui l’opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti
concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
Lo stesso provvedimento citato, individuando l’oggetto della comunicazione di opzione per il regime fiscale agevolato nella “scelta operata”, identifica quest’ultima con il concreto comportamento posto in essere dal contribuente, cosicché, come è precisato successivamente, è la “scelta operata” - e non la comunicazione - che vincola il contribuente alla sua applicazione per almeno un periodo d’imposta.
Si ritiene, quindi, che la tardiva comunicazione non solo non determini nella fattispecie la decadenza dal regime agevolato,
ma sia uno degli elementi di fatto in cui si è sostanziato il comportamento significativo della reale volontà del contribuente.
Una diversa interpretazione, che prevedesse, in questo caso, la decadenza dalla fruizione del regime agevolato per tardività della
relativa comunicazione, sarebbe peraltro contraria alla ratio della norma, volta ad incentivare le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Per ciò che riguarda l’aspetto sanzionatorio, la tardiva comunica-zione potrebbe inquadrarsi tra le violazioni sanzionate 15 , da e 258
(Lit. 500.000) a e 2.065 (Lit. 4.000.000), per le omesse, inesatte o incomplete comunicazioni prescritte dalle leggi tributarie. Nel caso prospettato, tuttavia, la tardiva presentazione della comunicazione può rientrare tra le cause di non punibilità previste dalla legge, sempre che tale violazione non sia stata di ostacolo all’esercizio delle azioni di controllo.
PARERE DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
R.M. 12.06.2002, n. 185/E
 
Re: vale il comportamento concludente

Grazie Alberto, tu dici che vale il comportamento concludente e che la comunicazione va presentata con opzione, successivamente all'inizio attivita', e cioè presumo nel quadro Iva VO in sede di dichiarazione annuale.
Tuttavia il mio dubbio nasce dal fatto che
1)dovendo fare l'inizio attività telematicamente non c'è nessuna casella da barrare(cosa invece prevista per i contribuenti minori e contribuenti minimi);
2)volendo esprimere l'opzione successivamente ho visto che nel quadro Iva VO non esiste nessuna casella da barrare relativamente al regime sostitutivo.
Coma va dunque fatta la comunicazione? se non altro per evitare la sanzione (fermo restando la validità del regime)?
Che ne pensi? ciao e buon lavoro
 
Re: vale il comportamento concludente

ma per telematicamente intendi "apertura partita iva tramite entratel?"
c'è la casellina da barrare .... guarda bene....subito prima delle firme.....
 
Re: vale il comportamento concludente

hai ragione non l'avevo vista! grazie
 
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