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informazione

C

CINZIA

Ospite
Qualcuno sa darmi informazioni in merito alle associazioni in partecipazioni??

Rigrazio e saluto.

Cinzia
 
non è che non si voglia, ma sarebbe troppo lunga..

dal 01/01/2004 vanno iscritti all'inps gestione separata anche gli associati apportanti solo lavoro.
gli associati vanno assicurati all'inail e iscritti a libro paga e matricola.

posson esser di solo lavoro
di capitale (in quanto apportan solo capitale nell'impresa)
capitale e lavoro.

va predisposto un contratto scritto da registrarsi all'agenzia entrate.

questo a grandi linee-

se digiti www.google.it e nella stringa di ricerca metti associazione in partecipazione trovi un sacco di cosine interessanti..

ciao, (mii so stanco morto)
notte...
 
ti metto anche questo...

"I redditi conseguiti in virtù di un rapporto di associazione in partecipazione di lavoro sono redditi di lavoro autonomo. La classificazione è operata dall’articolo 49, comma 2, del Tuir (il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal dpr n. 917/86), il quale stabilisce che sono inoltre redditi di lavoro autonomo «le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 41 quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro». Per completezza di esposizione, va detto che l’articolo 41 del Tuir, cui è fatto rinvio, concerne la disciplina fiscale dei redditi di capitale e la lettera f) s’interessa proprio degli utili derivanti da associazioni in partecipazione. Come tale, il reddito è soggetto alla disciplina della ritenuta d’acconto, nella misura del 20%. In altre parole, al momento della liquidazione degli utili da partecipazione, l’associante è tenuto ad applicare una trattenuta a titolo d’acconto Irpef nella misura del 20% degli utili attribuiti all’associato e a versarla all’erario. L’associato (il prestatore di lavoro) riceverà apposita dichiarazione delle ritenute fiscali operate con la quale dovrà procedere, nei termini ordinari, alla dichiarazione dei redditi (modello Unico). "

mo vado davvero, bye....
 
e in ultimo, di questi giorni....

"norma ADC Milano 153/2003
Il Sole 24Ore 23.10.2003 p. 26
Il requisito della forma scritta per il contratto di associazione in partecipazione con apporto
di solo lavoro è da ritenersi solo eventuale. Ai fini delle imposte dirette, gli utili corrisposti
all’associato, ove l’apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro costituiscono, per quest’ultimo, redditi di lavoro autonomo e concorrono a formarne il reddito in base al criterio di cassa. L’associante può dedurre dal reddito d’impresa, secondo il criterio di competenza, gli utili spettanti all’associato, a prescindere dall’imputazione a conto economico, anche quando la quota attribuita all’associato non risulti da atto pubblico, da scrittura privata autenticata ovvero da scrittura privata registrata. Ne deriva che la validità delle clausole del contratto di associazione in partecipazione, comprese quelle relative
all’imputazione degli utili, opera con efficacia piena, pur in mancanza di un documento con-trattuale sottoposto a registrazione, consentendo la deducibilità degli utili spettanti
all’associato dal reddito d’impresa dell’associante."

per evitare, cmq, ogni possibile contestazione, contratto in forma scritta e registrato all'agenzia entrate.

ciao...
 
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