e in ultimo, di questi giorni....
"norma ADC Milano 153/2003
Il Sole 24Ore 23.10.2003 p. 26
Il requisito della forma scritta per il contratto di associazione in partecipazione con apporto
di solo lavoro è da ritenersi solo eventuale. Ai fini delle imposte dirette, gli utili corrisposti
all’associato, ove l’apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro costituiscono, per quest’ultimo, redditi di lavoro autonomo e concorrono a formarne il reddito in base al criterio di cassa. L’associante può dedurre dal reddito d’impresa, secondo il criterio di competenza, gli utili spettanti all’associato, a prescindere dall’imputazione a conto economico, anche quando la quota attribuita all’associato non risulti da atto pubblico, da scrittura privata autenticata ovvero da scrittura privata registrata. Ne deriva che la validità delle clausole del contratto di associazione in partecipazione, comprese quelle relative
all’imputazione degli utili, opera con efficacia piena, pur in mancanza di un documento con-trattuale sottoposto a registrazione, consentendo la deducibilità degli utili spettanti
all’associato dal reddito d’impresa dell’associante."
per evitare, cmq, ogni possibile contestazione, contratto in forma scritta e registrato all'agenzia entrate.
ciao...