No l'iscrizione in camera di commercio è una cosa diversa dal regime contabile...
Definizioni: sezione speciale e sezione ordinaria del Registro delle Imprese
Il Registro Imprese è suddiviso in due sezioni: ORDINARIA e SPECIALE.
Nella SEZIONE ORDINARIA si iscrivono tutti i soggetti tenuti a farlo a norma del Codice Civile:
- società di persone e di capitali (s.n.c., s.a.s., s.r.l, s.p.a, s.a.p.a.)
- cooperative
- consorzi con attività esterna e società consortili
- gruppi europei di interesse economico
- enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività economica
- imprenditori commerciali individuali (non piccoli)
- società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano
Nella SEZIONE SPECIALE si iscrivono:
- piccoli imprenditori (commerciali individuali, coltivatori diretti)
- imprenditori agricoli (individuali e collettivi)
- società semplici
- imprese artigiane (imprenditori individuali e collettivi) iscritte nell'apposito Albo
- società tra avvocati
L'iscrizione nella SEZIONE ORDINARIA produce gli effetti di pubblicità dichiarativa o costitutiva previsti dal Codice Civile.
L'iscrizione nella SEZIONE SPECIALE, produce gli effetti di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.
Il regime contabile riguarda l'aspetto fiscale e può essere ordinario o semplificato a seconda del volume dei ricavi e anche per tipologia di soggetto, ad esempio una spa non potrà mai essere
in contabilità semplificata. Il volume dei ricavi per poter adottare il regime semplificato è inferiore a 400 mila euro per le prestazioni di servizi e 700 mila euro per le attività diverse dalle prestazioni.