G
Gio.
Ospite
La Legge Finanziaria 2007, nel prorogare la detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ha confermato anche per il 2007 l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera ed ha esteso tale condizione anche per l’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.
Ad un quesito formulato nel corso di recenti incontri con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha risposto fornendo le modalità applicative di questo obbligo. Tali indicazioni, sono state effettivamente confermate nella Circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007:
- è sufficiente l’indicazione complessiva e non puntuale del costo della manodopera;
- è sufficiente l’indicazione complessiva del costo della manodopera, qualora siano impegnati più dipendenti nell’esecuzione dell’intervento;
- nell’ipotesi di ditta individuale e/o di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera non va indicato, in quanto trattasi di reddito d’impresa;
- qualora i lavori siano eseguiti sia dal titolare della ditta che da propri dipendenti, l’indicazione in fattura del costo della manodopera è limitata al solo costo relativo ai dipendenti;
- in presenza di eventuali subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente da parte dell’appaltatore principale dei lavori devono in ogni caso contenere l’indicazione del costo della manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei dipendenti dell’appaltatore e dei dipendenti del subappaltatore);
- l’obbligo d’indicazione del costo della manodopera trova applicazione anche alle ipotesi di cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
Inoltre, l’Amministrazione Finanziaria ha ribadito che l’onere di indicazione del costo della manodopera in fattura riguarda sia le opere per cui è prevista la detrazione del 36%, che gli interventi che beneficiano dell’IVA pari al 10% fino al 31 dicembre 2007. Tuttavia, per tale seconda ipotesi, si ritiene che l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 388, della Legge Finanziaria 2007 si riferisca esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
Ad un quesito formulato nel corso di recenti incontri con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha risposto fornendo le modalità applicative di questo obbligo. Tali indicazioni, sono state effettivamente confermate nella Circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007:
- è sufficiente l’indicazione complessiva e non puntuale del costo della manodopera;
- è sufficiente l’indicazione complessiva del costo della manodopera, qualora siano impegnati più dipendenti nell’esecuzione dell’intervento;
- nell’ipotesi di ditta individuale e/o di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera non va indicato, in quanto trattasi di reddito d’impresa;
- qualora i lavori siano eseguiti sia dal titolare della ditta che da propri dipendenti, l’indicazione in fattura del costo della manodopera è limitata al solo costo relativo ai dipendenti;
- in presenza di eventuali subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente da parte dell’appaltatore principale dei lavori devono in ogni caso contenere l’indicazione del costo della manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei dipendenti dell’appaltatore e dei dipendenti del subappaltatore);
- l’obbligo d’indicazione del costo della manodopera trova applicazione anche alle ipotesi di cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
Inoltre, l’Amministrazione Finanziaria ha ribadito che l’onere di indicazione del costo della manodopera in fattura riguarda sia le opere per cui è prevista la detrazione del 36%, che gli interventi che beneficiano dell’IVA pari al 10% fino al 31 dicembre 2007. Tuttavia, per tale seconda ipotesi, si ritiene che l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 388, della Legge Finanziaria 2007 si riferisca esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.