<HTML>Nel quadro M, il contributo per la rottamazione
delle licenze
Dopo aver invocato l’intervento ministeriale è arrivato con R.M. n. 83 del 7 giugno scorso il chiarimento circa
l’esatto trattamento fiscale degli indennizzi ricevuti per la “rottamazione delle licenze”.
Il contenuto della risoluzione
I tecnici delle Finanze hanno risposto quindi ad un quesito in cui si chiedeva di conoscere se gli indennizzi
previsti dalla riforma del commercio a favore di soggetti titolari di esercizi commerciali di vicinato che
cessano l’attività e restituiscono il titolo autorizzatorio siano considerati imponibili ai fini delle imposte dirette
e, in caso affermativo, a quale categoria reddituale debbano essere ricondotti e quali siano le modalità di
tassazione.
Sulla base di quanto precisato dalla R.M., i contribuenti che nel 2001 hanno incassato l’indennizzo per la
cosiddetta “rottamazione delle licenze” devono dichiarare l’importo ricevuto nel quadro RM di Unico 2001.
Gli importi corrisposti ai commercianti che hanno restituito le licenze rientrano tra le “indennità” spettanti a
titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più
anni.
Queste indennità sono comprese, a norma della lettera i) dell’articolo 16 del Tuir, tra i redditi soggetti a
tassazione separata.</HTML>