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Indennità di prolungamento preavviso

Buongiorno a tutti.
Ho avuto la pessima idea di firmare un contratto di lavoro con clausola di "Indennità di prolungamento preavviso".
La clausola è così espressa:

"In aggiunta ed in deroga a quanto previsto dal CCNL applicabile, le parti stipulano un patto di prolungamento, stabilendo un preavviso aggiuntivo di ulteriori mesi 2 a fronte del quale viene erogata mensilmente l’Indennità di prolungamento preavviso. Inoltre, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, sarà garantito al lavoratore, un importo minimo della suddetta Indennità pari complessivamente ad una mensilità lorda della retribuzione di cui alla presente lettera di assunzione (“Minimo Garantito”).
Le parti convengono altresì che, qualora il rapporto di lavoro cessi antecedentemente alla maturazione in favore del lavoratore del Minimo Garantito, il datore di lavoro opererà il relativo conguaglio, a favore del lavoratore, tramite compensazione di quanto ancora dovuto a titolo di Minimo Garantito con l’indennità sostitutiva di preavviso (se) dovuta dal lavoratore in forza del prolungamento del preavviso ovvero, a seconda dei casi, mediante erogazione in danaro del conguaglio entro i sessanta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro".


Mi pare quindi di capire che il "Minimo Garantito" lo percepirò comunque in caso di dimissioni ma che lo stesso subirà una compensazione in negativo nel caso non rispettassi tutto il periodo di prolungamento del preavviso.

In molti siti però leggo una rassicurante frase di Antonio Vallebona, come ad esempio la parte conclusiva dell'articolo QUI riportato.
"Si consideri il caso del lavoratore che, nonostante un patto che prolunghi il preavviso, sia intenzionato a non rispettarlo.
La predetta ipotesi viene considerata pienamente valida, premesso però che il lavoratore dovrebbe rinunciare alle indennità previste per il periodo di preavviso mutualmente implementato e dovrebbe rispettare anche il preavviso minimo individuato dal contatto collettivo, pena la trattenuta dell'indennità di mancato preavviso.
Il lavoratore può liberarsi del rapporto senza ripsettare il maggior preavviso semplicemente rinunziando al compenso superminimale pattuito ad hoc e senza ulteriori conseguenze pregiudizievoli".


Sembra tutto troppo bello e semplice....
Sembrerebbe più corretto parlare non tanto di obbligo di maggior preavviso, quanto di onere per l'ottenimento e la conservazione del compenso superminimale.
Mi chiedo se sia veramente così, perché a leggere il contratto che ho firmato non sembrerebbe.... tant'è vero che sottolineo la seguente frase:
"il datore di lavoro opererà il relativo conguaglio [...] tramite compensazione [...] con l’indennità sostitutiva di preavviso se dovuta dal lavoratore in forza del prolungamento del preavviso.
Quindi si parla esplicitamente di una indennità sostitutiva di mancato preavviso dovuta (in forza) al prolungamento dello stesso.

Cosa ne pensate?
 
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