Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Indennità di disoccupazione

LRA

Utente
volevo sottoporvi il mio caso.

sono impiegata da gennaio 2010 presso una scietà finanziaria, con ambinete lavorativo saturo da tutti i punti di vista sia nei rapporti fra i doìipendenti sia per il luogo di lavoro ( tutti fumatori compreso il titolare che fumano senza alcuna forma di rispetto per chi fumatore nn lo è).

per tutte queste raggioni mi sto guardando intorno e la scorsa settimana ho avuto un colloquio di lavoro che mi prospetterebbe delle condizioni lavorative apparentemente migliodi di quelle attuali, ma sicuramente con una retribuzione più bassa.

Vorrei sapere se mi dimetto dalla mia attuale occupazione vengo assunta nel nuovo studio e poi o per mancato superamento del periodo di prova o per scadenza del contratto a tempo determinato, ho cmq diritto alla disoccupazione o la perdo: a seguito delle dimissioni nella prima società?

per me è importante sapere se ho o meno diritto alla disoccupazione perchè se così fosse valuterei di cambiare lavoro altrimenti sarebbe come un salto senza paragatute.

grazie
 
Riferimento: Indennità di disoccupazione

Salve LRA, la risposta è negativa.

L'Inps ha stabilito che l'indennità di disoccupazione non spetta per chi si dimette volontariamente. ( Messaggio Inps nr. 16825-2010
Saluti Domenico
 
Riferimento: Indennità di disoccupazione

Grazie mille, ho smanettato nel sito dell'Inps ma non riesco a trovare il messaggio.
 
Riferimento: Indennità di disoccupazione

Grazie mille, ho smanettato nel sito dell'Inps ma non riesco a trovare il messaggio.

Scusate l'intromissione, forse ho capito male, ma LRA intendeva dire se avrebbe avuto diritto all'indennità in caso di disoccupazione dovuta al mancato superamento del periodo di prova, ovvero al mancato rinnovo del contratto a termine, nella azienda futura, questo a prescindere dal fatto che dall'azienda precedente aveva dato le dimissioni volontarie.
Dico questo perchè a me è successo esattamente la stessa cosa.
 
Riferimento: Indennità di disoccupazione

Salve LRA, l'Inps con il Messaggio indicato, ribadisce quanto dallo stesso Istituto aveva già determinato con la Circolare nr. 27 del 10 Febbraio 1999, in appresso indicata.
Saluti domenico


Circolare n. 27, del 10 febbraio 1999

OGGETTO:
Indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.






SOMMARIO:
Nuovi criteri in materia di indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998


L'articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1999, ha stabilito "che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni".


Di conseguenza il successivo sesto comma dello stesso articolo ha abrogato l'art. 76, 3° comma, del citato regio decreto- legge nella parte in cui prevedeva l'indennizzabilità dei periodi di disoccupazione anche in caso di dimissioni.


In attuazione delle disposizioni contenute nella legge n.448/1998, pertanto, le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore a far tempo dal 1° gennaio 1999 non danno più diritto a fruire dell'indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti.


Si sottolinea, per ciò che concerne la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, che la modifica normativa è immediatamente operativa; mentre per quanto riguarda la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola, sia con requisiti ridotti che con requisiti normali, si fa invece presente che la norma esplicherà i suoi effetti sulle prestazioni di disoccupazione relative al 1999 che verranno liquidate nell'anno 2000. Per quanto riguarda tali prestazioni si fa riserva di successive istruzioni.
 
Riferimento: Indennità di disoccupazione

Scusate l'intromissione, forse ho capito male, ma LRA intendeva dire se avrebbe avuto diritto all'indennità in caso di disoccupazione dovuta al mancato superamento del periodo di prova, ovvero al mancato rinnovo del contratto a termine, nella azienda futura, questo a prescindere dal fatto che dall'azienda precedente aveva dato le dimissioni volontarie.
Dico questo perchè a me è successo esattamente la stessa cosa.

infatti è quello che intendevo :yes2:... come è andata nel tuo caso?
 
Riferimento: Indennità di disoccupazione

infatti è quello che intendevo :yes2:... come è andata nel tuo caso?

Nel mio caso la domanda è stata accettata, ma è normale che sia così.
Domenico forse aveva inteso che le dimissioni volontarie si riferissero all'ultima occupazione e non alla penultima come nei nostri casi.
 
Riferimento: Indennità di disoccupazione

Salve, ho compreso che anche l'eventuale ultimo rapporto di lavoro potesse cessare per dimissioni durante il periodo di prova.
Per quanto sopra, non vi sono dubbi circa il diritto alla indennità, considerato che al momento della presentazione della domanda di disoccupazione si fa riferimento all'ultimo rapporto, che nella fattispecie, cessa per licenziamento anche se dovuto a mancato superamento periodo prova.
Buon proseguimento.
Domenico
 
Riferimento: Indennità di disoccupazione

E se dopo il primo rapporto di lavoro concluso con dimissioni, segue un contratto a tempo determinato per un mese, alla conclusione di quest'ultimo ho diritto all'indennità di disoccupazione?
 
Alto