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incomprensione legge su associazione di promozione sociale

Electra

Utente
Buongiorno,
non ho familiarità con la lettura delle normative e tendo a dare la colpa a me piuttosto che ad un'eventuale formulazione mal riuscita. Vi chiedo, quindi, di aiutarmi a capire come mettere insieme questi due ordini di informazione nella l.r. del Piemonte 7/2006. All'art. 3 si dice:
Lo statuto delle associazioni di promozione sociale prevede ...
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

All'art. 5 si dice:
Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da ...
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

I proventi sono destinati solo all'Associazione stessa?
In altre parole un associato che svolga un servizio connesso alle finalità e per cui è previsto un pagamento (ad esempio l'istituzione e la conduzione di gruppi per familiari di persone con handicap mentale per cui è previsto il pagamento degli incontri) non può percepire parte del compenso? Se sì in quale forma?

Grazie
 
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