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incasso a stralcio

tecno1

Utente
Buongiorno,
in accordo tra la parti, ricevo oggi un incasso a saldo e stralcio di un debito di un mio cliente, risalente al 2009.
Per la differenza, posso emettere nota di credito con iva detraibile?
Oppure devo chiudere la differenza a perdita su crediti?
Grazie.
Saluti.
 
Riferimento: incasso a stralcio

Buongiorno,
in accordo tra la parti, ricevo oggi un incasso a saldo e stralcio di un debito di un mio cliente, risalente al 2009.
Per la differenza, posso emettere nota di credito con iva detraibile?
Oppure devo chiudere la differenza a perdita su crediti?
Grazie.
Saluti.

Ti posto un articolo de Il Sole 24 Ore del 02/10/2010 che ha trattato l'argomento:

"La transazione correlata a una lite sulla fornitura che comporta la riduzione del credito commerciale genera una rideterminazione del corrispettivo e non una perdita su crediti. Questa è la conclusione a cui è giunta l'agenzia delle Entrate in occasione della diretta Map del 23 settembre sugli aspetti fiscali dell'industria del turismo.
L'Agenzia chiarisce per la prima volta il trattamento fiscale da riservare alla riduzione di un credito commerciale che le parti concordano in via transattiva a seguito di una lite relativa alla fornitura. Il quesito posto chiedeva di chiarire se, in caso di transazione, si fosse in presenza di una perdita su crediti o di un risarcimento danni, o indennizzo, o simile. L'Agenzia ha risposto ritenendo che nella fattispecie esaminata non si configuri un risarcimento danni o un indennizzo ma una «rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito». Questo perchè il minor valore non origina da un'inadempienza del debitore ma da una modifica bilaterale del rapporto commerciale dove, a seguito della lite commerciale sulla fornitura, le parti trovano un accordo e addivengono a una transazione con concessioni reciproche ai sensi dagli articoli 1965 e seguenti del Codice civile.
Proprio sulla base del Codice è da sottolineare che la norma richiede la forma scritta solo a fini probatori e non anche a fini costitutivi. Ciononostante, si suggerisce di provvedere sempre a formalizzare per iscritto le transazioni, adottando tecniche che conferiscano data certa all'atto.
Non si tratta, dunque, neanche di una rinuncia volontaria al credito, che è in genere comprovata da un atto formale quale un atto di remissione del debito o da una delibera degli organi sociali. La rinuncia volontaria al credito, infatti, per l'amministrazione finanziaria, genera una perdita che può essere deducibile solo se vi sono i requisiti dell'inevitabilità del costo e della sua inerenza, tenendo conto che «in tema di gestione aziendale, l'inerenza e quindi l'inevitabilità di un costo o onere va riconosciuta per il solo fatto che tale costo o onere si ponga in una scelta di convenienza per l'imprenditore, ovverossia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico».
Da un punto di vista sia contabile che fiscale, la riduzione del credito a seguito di una transazione in cui non sia ravvisabile una rinuncia in capo al creditore darà luogo, se la transazione viene definita entro lo stesso esercizio in cui è stata registrata l'operazione, a una mera rettifica del ricavo per il cedente e del costo per l'acquirente, mentre, se interviene in un esercizio successivo, a una sopravvenienza passiva per il cedente e attiva per l'acquirente, nell'anno in cui la transazione si perfeziona.
Pertanto, da un punto di vista contabile, non prevedendo il principio Oic Interpretativo 1 espressamente la rettifica del ricavo derivante dalla transazione, occorrerà che tale variazione venga assimilata ai resi, sconti commerciali, abbuoni, che vanno a rettificare la voce A1 (ricavi) e l'aggregato B (costi) del conto economico se dell'esercizio, mentre devono invece essere indicati tra i componenti straordinari se costituiscono rettifiche di ricavi e costi di esercizi precedenti.
Al contrario, da un punto di vista fiscale, sarà rilevante analizzare i motivi per i quali la riduzione del credito sia intervenuta – rinuncia al credito o rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito – perché solo in questo secondo caso si ha una diretta valenza fiscale ai fini Ires e Irap per la parte ridotta, in quanto non trattandosi di perdite su crediti non necessitano delle ulteriori condizioni richieste dalla normativa fiscale per la loro deducibilità."


Ciao.
 
Re: Riferimento: incasso a stralcio

scusa Tecno 1 ma la risposta che ti ha dato Rocco non risponde esattamente alla tua domanda in quanto parla solo di deducibilità ai fini imposte dirette.
Tu come hai risolto?
Hai fatto NC per recuperare l'IVA?
 
Re: Riferimento: incasso a stralcio

Visto che si trattava di chiudere nel 2011 un credito risalente al 2009, abbiamo optato per una nota di credito emessa per la differenza totale che andavo a chiudere, come FUORI CAMPO IVA ART. 26.
Quindi non è una perdita su crediti o una diminuzione di ricavo, ma una sopravvenienza attiva ed inoltre non c'è iva.
Abbiamo fatto in questo modo.
Saluti.
 
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