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Imu

Buongiorno,
sono nuova del forum, per cui non so se sia già stato trattato un argomento simile.
Il mio quesito verte intorno al pagamento dell'Imu. Il mio compagno ha acquistato un immobile al grezzo nel novembre del 2015, e da quel momento sono iniziati i lavori di ristrutturazione. Ha dovuto versare l'Imu fino a che non ha potuto spostare la residenza nella nuova abitazione, cosa che ovviamente non ha potuto fare prima perché la casa risultava ancora non abitabile (visto che era in ristrutturazione).
Si può chiedere un rimborso di questo versamento dell'Imu, dal momento che questa abitazione non è mai stata seconda casa, se non nei mesi in cui era in ristrutturazione e quindi non abitabile (e quindi non era ammesso porvi la residenza)?
Grazie anticipatamente per l'attenzione
Saluti
Alessandra Frenza
 
La risposta è no.
La legge (art. 13 c. 3 lett. b) DL 201/2011) prevede la riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili inagibili/inabitabili a condizione che l'inagibilità/inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Saluti.
 
Quindi la possibilità di cui parla l'art. 13 del suddetto decreto è prevista solo per immobili inagibili/ inabitabili in maniera definitiva, giusto?
 
Fintantoché sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità e quindi di non utilizzo dell'immobile.
Saluti.
 
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