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IMU SOCIO PRENOTATARIO APPARTAMENTO COOPERATIVA EDILIZIA

mister-no

Utente
Nel mese di giugno dell’anno 2019 la Cooperativa edilizia di cui sono socio ha accatastato intestandolo ad essa stessa il fabbricato ed anche le singole unità immobiliari (numero 10 appartamenti cat A/2 e 10 autorimesse).
Nel mese di agosto con apposito verbale di consegna (con scrittura privata non autenticata e senza alcuna variazione catastale) ha assegnato i beni immobili ai vari soci in attesa di effettuare l’atto notarile di trasferimento della proprietà dalla Cooperativa stessa ai soci (e con pagamento del saldo finale); ora si pone il quesito di chi debba pagare l’IMU che decorre dal mese di giugno al mese di dicembre.
La RISOLUZIONE MEF N. 9/DF PROT. 50620 del 5 novembre 2015 ( https://www.finanze.it/export/sites..._costruttrici_-_Natura_assegnazione._Sito.pdf ), tra le altre cose, ha posto in evidenza che:
a) “…Corte di Cassazione, come si legge nella massima tratta dalla sentenza n. 5724 del 23 marzo 2004, ha ancora una volta affermato che “L'assegnazione in favore del socio dell'alloggio realizzato da una società cooperativa edilizia è, al pari di una compravendita, un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti e che determina il trasferimento all'acquirente della proprietà del bene immobile che ne è oggetto: un trasferimento pieno e definitivo, essendo da escludere che solo con la definitiva liquidazione della cooperativa quel passaggio di proprietà si perfezioni e si consolidi in capo al socio”;
b) “…Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, può, quindi, ritenersi applicabile al caso concreto l’esenzione dall’IMU dal momento che le cooperative edilizie che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci possiedono i requisiti richiesti dalla disposizione di cui all’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201 del 2011”.

Inoltre l’art. 1 comma 707 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilita' 2014) statuisce che: “….L'imposta municipale propria non si applica, altresi': a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari…”

Ciò premesso chiedo:
1 – trattandosi di immobili che con successivo atto pubblico notarile saranno trasferiti ai soci (nell’anno 2020) per il periodo giugno-dicembre 2019 (ripeto trattasi di unità immobiliari accatastate a giugno con intestazione alla Cooperativa stessa) è dovuta l’IMU? Se si chi deve versarla: a) la Cooperativa per la quale gli immobili sono "bene merce" (da trasferire poi ai soci)? b) i soci i quali hanno il possesso del bene ma non è stato ancora effettuato l’atto pubblico notarile di trasferimento della proprietà e non tutti hanno trasferito la residenza e la dimora nel predetto immobile?
2- Nella ipotesi in cui i soci (non ancora intestatari del bene) siano dovuti a versare l’IMU se questi, al momento del rogito notarile usufruiranno delle agevolazioni fiscali “prima casa”, per il periodo giugno-dicembre sono esentati dall’IMU non avendo altri immobili sul territorio nazionale qualificati fiscalmente (e dunque anche ai fini IMU) come “abitazione principale”? In altri termini la dizione “abitazione principale” esclude il pagamento dell’IMU se, nelle more del rogito notarile, il socio non ha trasferito la residenza nell’immobile?
3 – Il semplice processo a verbale di “passaggio di consegna” (con scrittura privata non autenticata) dell’appartamento dalla Cooperativa (trattasi di casistica in cui la cooperativa edilizia che invece non fruisce di contributi pubblici) al socio può qualificarsi, ai fini IMU, come ”assegnazione” quale “vendita” senza che si sia ancora prodotta la fattispecie da “contratto di prenotazione (rectius preliminare) per l’assegnazione in proprietà dell'alloggio” alla “stipula dell’atto pubblico di trasferimento”?
 
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