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Impugnazione contratto a termine

r.censi

Utente
Assunto a tempo determinato presso azienda "A" con 700 dipendenti in data 5.6.06 e prorogato sino all'8.3.08.
Dopodichè assunto con contratto a tempo determinato presso azienda "B" (CONTROLLATA DA "A"), con dipendenti
inferiori a 15, in data 26.3.08 e prorogato sino al 24.9.09.
Tutti i contratti citati sono stati stipulati violando le norme sui contratti a termine in quanto le motivazioni
erano nulle: ossia i motivi addotti all'apposizione del termine erano inesistenti (o illegittimi).
La domanda è la seguente: posso farmi riassumere a tempo indeterminato presso l'azienda "A" (in quanto controllante di
"B") oppure posso solo ottenere il risarcimento economico impugnando (rientro nei termini stabiliti dal "Collegato
lavoro") l'ultimo contratto stipulato con l'azienda "B"?

PS Specifico trattasi sempre di contratti di lavoro dipendente ed, inoltre, svolgevo sempre mansioni per l'azienda
"A", anche quando ero dipendente di "B".

Grazie.
 
Riferimento: Impugnazione contratto a termine

Salve, la Cassazione ha precisato che: Il collegamento economico - funzionale tra persone giuridiche facenti parte di un medesimo gruppo non è di
per se solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione
che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre in presenza dei seguenti requisiti:
a) unicita` della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie persone giuridiche distinte, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Per quanto sopra, deve essere data prova che sia stata preordinata una frode alla legge mediante la costituzione di una pluralità di aziende allo scopo di eludere la disciplina limitativa dei licenziamenti.
Il collegato lavoro, di cui si fà cenno nella domanda posta, all'art. 32, c.5 prevede, in caso di illegittima apposizione del termine, la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno che non potrà essere inferiore a 2.5 e non superiore a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto.
 
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