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impresa familiare con fratello che non abita nella stessa casa

G

Gegnnarì

Ospite
Vorrei costituire un'impresa familiare, inserendo mio fratello. Vorrei sapere se è possibile considerando che non viviamo più nella stessa casa (essendomi io sposato 2 anni fa)
grazie
 
d) Convivenza del familiare?

Parte della dottrina afferma che la disciplina familiare presupporrebbe la convivenza tra tutti i familiari prestatori di lavoro, e ciò sostanzialmente sulla scorta degli usi vigenti per la comunione tacita familiare nell’esercizio del­l’a­gricoltura . Più condivisibile è tuttavia l’orientamento contrario; ed infatti l’art. 230 bis c.c. nulla dispone sul punto, così dimostrando l’intendimento del legislatore di voler prescindere da tale requisito, che rappresenta per di più un elemento anacronistico. La convivenza tra soggetti che non siano coniugi e figli minori è fenomeno che trova progressivamente meno riscontro nella realtà25. Il voler subordinare l’applicabilità del regime giuridico dell’impresa familiare alla convivenza tra i coniugi risulta poi in contrasto con la disciplina positiva che ammette la possibilità, per i coniugi, di un diverso domicilio o di una diversa residenza (art. 45 c.c.). Ma vi è di più: aderendo a tale tesi, dovrebbe necessariamente escludersi che possa far parte dell’impresa familiare il coniuge separato dell’imprenditore, posto che – come è noto – tra le conseguenze della separazione vi è proprio il venir meno dell’obbligo di convivenza (che cessa già contestualmente all’adozione dei provvedimenti provvisori in sede di udienza presidenziale nel relativo procedimento giudiziale). Ma come si è visto (supra, p. 602) è solo con il divorzio (e la conseguente perdita dello status coniugale) che viene meno per il coniuge il rapporto di collaborazione all’impresa familiare.

ciò nonostante, ho chiamato all'INPS che mi ha risposto "se non vivete nella stessa casa, non si può fare l'impresa familiare"

allora pongo questa domanda:
e se costituissimo domicilio presso il bar dove lavoriamo?
 
ma che st....oria è?
la convivenza non è richiesta ne dalla norma civile:

codice civile:
SEZIONE VI Dell`impresa familiare
Art. 230-bis Impresa familiare
Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell`impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell`impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell`azienda, anche in ordine all`avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l`impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell`impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all`impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell`uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell`azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell`azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull`azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell`art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell`esercizio dell`agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

nè dalla norma fiscale:

art. 5 dpr 917/86
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.


quanto a: "Ma vi è di più: aderendo a tale tesi, dovrebbe necessariamente escludersi che possa far parte dell’impresa familiare il coniuge separato dell’imprenditore, posto che – come è noto – tra le conseguenze della separazione vi è proprio il venir meno dell’obbligo di convivenza (che cessa già contestualmente all’adozione dei provvedimenti provvisori in sede di udienza presidenziale nel relativo procedimento giudiziale). Ma come si è visto (supra, p. 602) è solo con il divorzio (e la conseguente perdita dello status coniugale) che viene meno per il coniuge il rapporto di collaborazione all’impresa familiare"
qui il punto non è se il separato ha titolo di partecipare all'impresa familiare in quanto non piu convivente, ma in quanto non piu familiare.
la giurisprudenza considera il coniuge separato non piu familiare del titolare e quindi non avente titolo a formare impresa familiare
(ma al di la di questo, chi se lo immagina due coniugi separati che han voglia di far impresa familiare assieme? magari vorrebbero stare a 2000 km di distanza...) vedi cmq trib. milano 23/06/77,77,1263 e App. Milano 24/03/1978,78, 132

per formare impresa familiare il requisito è quello della parentela cosi come previsto da norma civile e fiscale.

ciao
 
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