ma che st....oria è?
la convivenza non è richiesta ne dalla norma civile:
codice civile:
SEZIONE VI Dell`impresa familiare
Art. 230-bis Impresa familiare
Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell`impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell`impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell`azienda, anche in ordine all`avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l`impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell`impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all`impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell`uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell`azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell`azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull`azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell`art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell`esercizio dell`agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
nè dalla norma fiscale:
art. 5 dpr 917/86
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
quanto a: "Ma vi è di più: aderendo a tale tesi, dovrebbe necessariamente escludersi che possa far parte dell’impresa familiare il coniuge separato dell’imprenditore, posto che – come è noto – tra le conseguenze della separazione vi è proprio il venir meno dell’obbligo di convivenza (che cessa già contestualmente all’adozione dei provvedimenti provvisori in sede di udienza presidenziale nel relativo procedimento giudiziale). Ma come si è visto (supra, p. 602) è solo con il divorzio (e la conseguente perdita dello status coniugale) che viene meno per il coniuge il rapporto di collaborazione all’impresa familiare"
qui il punto non è se il separato ha titolo di partecipare all'impresa familiare in quanto non piu convivente, ma in quanto non piu familiare.
la giurisprudenza considera il coniuge separato non piu familiare del titolare e quindi non avente titolo a formare impresa familiare
(ma al di la di questo, chi se lo immagina due coniugi separati che han voglia di far impresa familiare assieme? magari vorrebbero stare a 2000 km di distanza...) vedi cmq trib. milano 23/06/77,77,1263 e App. Milano 24/03/1978,78, 132
per formare impresa familiare il requisito è quello della parentela cosi come previsto da norma civile e fiscale.
ciao