L’imposta sulla pubblicità si colloca nell’ambito della disciplina della fiscalità locale e, in particolare, con riferimento all’evoluzione dei tributi locali nei rapporti fra il centralismo statale e le esigenze di autonomia degli enti minori.
In particolare, per quanto concerne l’imposta sulla pubblicità essa forma oggetto di un regolamento comunale, il quale prevede il piano generale degli impianti pubblicitari e regola le modalità di effettuazione dei messaggi pubblicitari, la tipologia e la quantità degli impianti, la suddivisione degli impianti in funzione della loro finalità di destinazione: trattasi pertanto di pubblicità radicata concretamente sul territorio comunale.
Il presupposto dell’imposta in esame è costituito, ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, dalla “diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile”, secondo quanto previsto nel primo comma, e dalla rilevanza di “messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”, secondo quanto disposto nel secondo comma.
Per quanto sopra, sarà opportuno chiedere al comune competente.
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