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Imposta di registro

bonfrizio

Utente
Buongiorno a tutti.

Vorrei cortesemente sapere qual'è l'imposta di registro che una Società Immobiliare che fa trading immobiliare deve pagare quando compra un immobile da un privato. La Società si impegna a rivendere l'immobile stesso entro 3 anni dall'acquisto. Grazie.
 
Riferimento: Imposta di registro (trading immobiliare)

L'art. 3, comma 14, lett. b), del D.L. 31 Dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 Febbraio 1997 n. 30, ha introdotto l'aliquota agevolata all'1% per le cessioni di abitazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-bis), del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633, effettuate nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto la stessa impresa acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni.

Le condizioni per l'imposta di registro all'1% sono le seguenti:

  • l'immobile in oggetto deve essere un fabbricato o una relativa porzione con destinazione abitativa;

  • il venditore deve essere un soggetto IVA (non un privato, né un Ente non commerciale), per il quale la cessione risulti esente (es.: imprese non immobiliari e che non hanno costruito l'immobile);

  • l'acquirente deve essere un’impresa che ha per oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili. Non è sufficiente la mera previsione statuaria, ma è necessario l’effettivo svolgimento di tale attività;

  • l'acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto l’intenzione di rivendere gli immobili entro 3 anni.

Ciò posto, il comma 8 e seguenti del Decreto-Legge 4 Luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 Agosto 2006 n. 248, ha modificato i numeri 8 e 8-bis dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 ed ha aggiunto il numero 8-ter.

Le nuove regole in tema di IVA applicata alle cessioni di immobili ad uso abitativo introdotte al numero 8-bis dell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, dispongono che siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi, escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della Legge 5 Agosto 1978 n. 457.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, dal 4 Luglio 2006 sono sempre esenti le cessioni abitative effettuate da imprese aventi per oggetto principale la compravendita di fabbricati, mentre, se l'atto ha ad oggetto l'acquisto di fabbricati e relative pertinenze da un soggetto non IVA, deve ritenersi applicabile l'imposta di registro in termine fisso nella misura del 7%, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, come modificato dall'art. 7, comma 7, della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488.
 
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