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IMPORTO IVA BASSO

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Linda

Ospite
DALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL 4° TRIM.2003 MI RISULTA A DEBITO L'IVA PER UN IMPORTO DI €. 25.42.
ESISTE UN IMPORTO AL DI SOTTO DEL QUALE NON DEVO VERSARE?
 
L'importo risultante dalla liquidazione del IV trimestre è sempre da versare, indipendentemente, dall'importo.
IL limite di €25,82 vale per le liquidazioni periodiche infrannuali
 
Ah sì? Non vorrei mettere in dubbio quanto tu abbia detto, ma sei sicuro che la liquidazione del 4 trimestre vada fatta anche se si è al di sotto del limite minimo (25,82)?

ciao
 
art.3 dpr 16/04/2003 126
dal 01/01/2003 l'imposta da dichiarazione annuale non è dovuta o non è rimborsabile se i relativi importi non superano € 10,33.

in questo caso si versa, cod. 6099 0101 2003 25,82

il 4° trimestre cmq, è solo per particolari attività, vedi altri post nei forum...

ciao
 
L'articolo che citi si riferisce all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale..... La liquidazione del 4 trimestre è una liquidazione periodica e non riguarda questo provvedimento.
Il limite minimo per il versamento dell'Iva relativa al 4 trimestre (come del resto per tutte le altre liquidazioni periodiche: mensili o trimestrali che siano) è di 25,82.

bye guys!
 
Federico:
il 4° trimestre l'han solo determinate categorie di contribuenti e lo versano col cod. iva 6034, per tutti gli altri vale come 4° trim. la dichiarazione iva annuale e versano col cod. 6099.

ti ricito quanto detto in un altro post:
"l’obbligo di eseguire la liquidazione del quarto trimestre per i soggetti in questione venne introdotto, a seguito dell’istituzione delle dichiarazioni periodiche, con l’art. 7 del dpr n. 542/99, che riprendeva, aggiornandole, le disposizioni dell’art. 33 del dpr 633/72 sulle semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti. Questa disposizione stabiliva, infatti, che la liquidazione dell’imposta relativa al quarto trimestre dovesse effettuarsi entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento, fermo restando il termine del 16 marzo per il versamento. L’art. 7 in esame è stato completamente sostituito, con effetto dall’anno 2002, dall’art. 10, comma 4, del dpr n. 435/2001, che pur conservando l’impianto fondamentale della disposizione vi ha apportato alcune modifiche. Una di queste consiste, appunto, nella mancata riproposizione dell’obbligo di effettuare la liquidazione del quarto trimestre (va ricordato, peraltro, che il dpr n. 435 ha anche soppresso l’obbligo di trascrivere i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei registri contabili, prevedendo l’obbligo di darne comunicazione all’ufficio che dovesse farne richiesta). Sempre il dpr n. 435/2001, inserendo l’art. 8-bis nel dpr n. 322/98, ha introdotto l’obbligo della comunicazione annuale dati Iva, in sostituzione di quello delle dichiarazioni periodiche. Con riferimento al nuovo adempimento, che debutterà concretamente l’anno prossimo, quando dovranno essere presentate, entro la fine di febbraio, le comunicazioni del periodo d’imposta 2002, le istruzioni messe a punto dai tecnici dell’amministrazione finanziaria (già oggetto di commento su ItaliaOggi del 15 e 16 ottobre) chiariscono che vi sono tenuti, in linea generale, i titolari di partita Iva che devono presentare la dichiarazione annuale, ancorché non abbiano effettuato operazioni imponibili, ovvero non siano tenuti all’esecuzione delle liquidazioni periodiche. Riguardo ai contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, avvalendosi delle disposizioni dell’art. 7 del dpr 542/99 oppure di altre disposizioni particolari, le istruzioni chiariscono che la comunicazione annuale dati Iva dovrà comprendere tutte le operazioni effettuate nell’anno d’imposta, comprese, dunque, quelle relative al periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l’Iva a debito o a credito dell’intero periodo d’imposta. L’esplicito richiamo, nelle istruzioni, dell’art. 7 citato sta a significare che la precisazione interessa sia i contribuenti trimestrali su opzione sia i cosiddetti trimestrali speciali (carbogestori, autotrasportatori ecc.). È dunque consequenziale, ancorché non vi sia più l’obbligo esplicito, la necessità per i contribuenti trimestrali su opzione di chiudere i conti Iva del quarto trimestre, onde rilevare i dati contabili occorrenti per compilare la comunicazione annuale. Poiché quest’ultima dovrà essere presentata entro la fine di febbraio, anche la chiusura dei conti dovrà avvenire entro tale termine, fermo restando il distinto termine per il versamento dell’imposta.

quindi: i contribuenti speciali col 4° trimestre, iva 6034, gli altri 6099"

ciao
 
Riferimento: IMPORTO IVA BASSO

Riporto in auge questa discussione perchè non si evince bene la risposta: quindi se a fine anno si ha un debito iva supponiamo di 20 euro va versato o si tiene conto del limite di 25,82 euro e quindi si riporta nel primo trimestre dell'anno successivo?
 
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