Federico:
il 4° trimestre l'han solo determinate categorie di contribuenti e lo versano col cod. iva 6034, per tutti gli altri vale come 4° trim. la dichiarazione iva annuale e versano col cod. 6099.
ti ricito quanto detto in un altro post:
"l’obbligo di eseguire la liquidazione del quarto trimestre per i soggetti in questione venne introdotto, a seguito dell’istituzione delle dichiarazioni periodiche, con l’art. 7 del dpr n. 542/99, che riprendeva, aggiornandole, le disposizioni dell’art. 33 del dpr 633/72 sulle semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti. Questa disposizione stabiliva, infatti, che la liquidazione dell’imposta relativa al quarto trimestre dovesse effettuarsi entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento, fermo restando il termine del 16 marzo per il versamento. L’art. 7 in esame è stato completamente sostituito, con effetto dall’anno 2002, dall’art. 10, comma 4, del dpr n. 435/2001, che pur conservando l’impianto fondamentale della disposizione vi ha apportato alcune modifiche. Una di queste consiste, appunto, nella mancata riproposizione dell’obbligo di effettuare la liquidazione del quarto trimestre (va ricordato, peraltro, che il dpr n. 435 ha anche soppresso l’obbligo di trascrivere i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei registri contabili, prevedendo l’obbligo di darne comunicazione all’ufficio che dovesse farne richiesta). Sempre il dpr n. 435/2001, inserendo l’art. 8-bis nel dpr n. 322/98, ha introdotto l’obbligo della comunicazione annuale dati Iva, in sostituzione di quello delle dichiarazioni periodiche. Con riferimento al nuovo adempimento, che debutterà concretamente l’anno prossimo, quando dovranno essere presentate, entro la fine di febbraio, le comunicazioni del periodo d’imposta 2002, le istruzioni messe a punto dai tecnici dell’amministrazione finanziaria (già oggetto di commento su ItaliaOggi del 15 e 16 ottobre) chiariscono che vi sono tenuti, in linea generale, i titolari di partita Iva che devono presentare la dichiarazione annuale, ancorché non abbiano effettuato operazioni imponibili, ovvero non siano tenuti all’esecuzione delle liquidazioni periodiche. Riguardo ai contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, avvalendosi delle disposizioni dell’art. 7 del dpr 542/99 oppure di altre disposizioni particolari, le istruzioni chiariscono che la comunicazione annuale dati Iva dovrà comprendere tutte le operazioni effettuate nell’anno d’imposta, comprese, dunque, quelle relative al periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l’Iva a debito o a credito dell’intero periodo d’imposta. L’esplicito richiamo, nelle istruzioni, dell’art. 7 citato sta a significare che la precisazione interessa sia i contribuenti trimestrali su opzione sia i cosiddetti trimestrali speciali (carbogestori, autotrasportatori ecc.). È dunque consequenziale, ancorché non vi sia più l’obbligo esplicito, la necessità per i contribuenti trimestrali su opzione di chiudere i conti Iva del quarto trimestre, onde rilevare i dati contabili occorrenti per compilare la comunicazione annuale. Poiché quest’ultima dovrà essere presentata entro la fine di febbraio, anche la chiusura dei conti dovrà avvenire entro tale termine, fermo restando il distinto termine per il versamento dell’imposta.
quindi: i contribuenti speciali col 4° trimestre, iva 6034, gli altri 6099"
ciao