Si prevede la detraibilità totale dell’Iva su alberghi e ristoranti in cambio di una limitazione della deduzione delle componenti di costo ai fini delle imposte dirette.
La modifica inserita con il maxiemendamento all’art. 83, commi da 26 a 28, del D.L., al fine di evitare nuove censure comunitarie per l’Italia, si ricorda, infatti, la vicenda dell’Iva sulle auto.
In base a tale previsione, dal 01/09/2008 tantissimi contribuenti, dai dipendenti in trasferta al popolo delle partite Iva, con tutta probabilità, rifiuteranno la ricevuta fiscale pretendendo la fattura da ristoranti, bar e alberghi.
Sarà questo, probabilmente, l'effetto più concreto della nuova operazione Iva varata dallo Stato italiano.
L'idea non è nuova.
Quando l'Iva è in odore di infrazione con Bruxelles, il legislatore agisce secondo una formula collaudata: Con una mano rende piena la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto, con l'altra compensa riducendo le deduzioni.
In passato è avvenuto con le auto aziendali e la telefonia.
Adesso è arrivato il momento per le spese per alberghi e ristoranti.
Reddito d’impresa
In particolare, la manovra ai fine delle imposte dirette modifica la modalità di determinazione del reddito di impresa e professionale.
In merito al reddito professionale, viene modificato l’art. 109 del Tuir, ove viene inserita la limitazione al 75% della deduzione, misura che tuttavia non coinvolge tutte le categorie di costo:
Restano fuori le spese dell’art. 95, comma 3 del Testo unico, ossia quelle sostenute (nei limiti contemplati) per il vitto e l’alloggio dei lavoratori dipendenti e titolari di collaborazioni coordinate e continuative in relazione a trasferte fuori dal territorio comunale.
Reddito professionale
Per i professionisti l’indeducibilità avviene con la modifica dell’art. 54 del Tuir, che nella nuova versione, pur mantenendo il limite globale del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta quale tetto al riconoscimento dei costi, ne riduce a monte la deducibilità al 75% dell’ammontare.
Riguardo l’entrata in vigore delle modifiche al regime Irpef/Ires si prevedono tempi diversi rispetto a quelli dell’Iva.
In tale ambito, la novità introdotta dal D.L. 112/08 andrebbe a decorrere da settembre 2008, mentre nel settore delle imposte dirette la novità dovrebbe decorrere dal 2009.
La modifica inserita con il maxiemendamento all’art. 83, commi da 26 a 28, del D.L., al fine di evitare nuove censure comunitarie per l’Italia, si ricorda, infatti, la vicenda dell’Iva sulle auto.
In base a tale previsione, dal 01/09/2008 tantissimi contribuenti, dai dipendenti in trasferta al popolo delle partite Iva, con tutta probabilità, rifiuteranno la ricevuta fiscale pretendendo la fattura da ristoranti, bar e alberghi.
Sarà questo, probabilmente, l'effetto più concreto della nuova operazione Iva varata dallo Stato italiano.
L'idea non è nuova.
Quando l'Iva è in odore di infrazione con Bruxelles, il legislatore agisce secondo una formula collaudata: Con una mano rende piena la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto, con l'altra compensa riducendo le deduzioni.
In passato è avvenuto con le auto aziendali e la telefonia.
Adesso è arrivato il momento per le spese per alberghi e ristoranti.
Reddito d’impresa
In particolare, la manovra ai fine delle imposte dirette modifica la modalità di determinazione del reddito di impresa e professionale.
In merito al reddito professionale, viene modificato l’art. 109 del Tuir, ove viene inserita la limitazione al 75% della deduzione, misura che tuttavia non coinvolge tutte le categorie di costo:
Restano fuori le spese dell’art. 95, comma 3 del Testo unico, ossia quelle sostenute (nei limiti contemplati) per il vitto e l’alloggio dei lavoratori dipendenti e titolari di collaborazioni coordinate e continuative in relazione a trasferte fuori dal territorio comunale.
Reddito professionale
Per i professionisti l’indeducibilità avviene con la modifica dell’art. 54 del Tuir, che nella nuova versione, pur mantenendo il limite globale del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta quale tetto al riconoscimento dei costi, ne riduce a monte la deducibilità al 75% dell’ammontare.
Riguardo l’entrata in vigore delle modifiche al regime Irpef/Ires si prevedono tempi diversi rispetto a quelli dell’Iva.
In tale ambito, la novità introdotta dal D.L. 112/08 andrebbe a decorrere da settembre 2008, mentre nel settore delle imposte dirette la novità dovrebbe decorrere dal 2009.