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Imp.antincendio Reverse Charge!

Gio.

Utente
Ai fini dell`applicazione del ``reverse charge``, di cui all`art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. 633/1972, in relazione all`esatta identificazione del rapporto giuridico (appalto o prestazione d`opera) a cui l`inversione contabile e` applicabile, l`Amministrazione finanziaria ha ribadito che occorre far riferimento non tanto al nomen iuris del contratto concluso, quanto alla volonta` espresse dalle parti, desumibile dalle clausole contrattuali.
Ed, inoltre, l`attivita` di istallazione e manutenzione di impianti antincendio, ove ricorrano tutti i requisiti previsti e sia effettuata su un immobile, sconta l`applicazione del ``reverse charge``, poiche` inquadrabile come attivita` edile e riconducibile ad un codice della Sezione F (``Costruzioni``) della Tabella ATECO 2007.
Nuova luce in questo "reverse charge" dove in alcuni casi l'interpretazione ed il buon senso e' d'obbligo.-
Saluti.-
 
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