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Immobile professionista

andrea.to

Utente
Un professionista acquista nel 2012 un'immobile per l'esercizio della sua professione, categoria catastale A/10.

E' corretto:

1) IVA detraibile
2) Ammortamento non deducibile
3) IVA del notaio e dell'agenzia detraibili
4) Costo notaio e agenzia + imposte (registro, ipocatastali) non deducibili (in quanto fanno a formare il costo capitalizzato)
5) Interessi del mutuo per l'acquisto deducibili (RE13)
6) Plusvalenza in caso di futura cessione onerosa data da prezzo di vendita - costo capitalizzato (immobile+notaio+agenzia+imposte)
 
a me non appare completamente corretta la tua scaletta.
al punto 2, secondo me, le quote di ammortamento sono deducibili.
se infatti parli di costi capitalizzati essi concorreranno a determinare la quota di ammortamento.
cfr. 2 comma dell'art. 54 del TUIR ( ex art.50)
ciao
 
Io concordo con la tua scaletta ad eccezione dell'ultimo punto. Mi sembra principio generale che non po' essere tassata la plusvalenza di un bene che non ho detratto! Purtroppo gli ammortamenti non sono piu deducibili dal 2010. Sono stati deducibili per il 2007-2008-2009.
 
Luigia
Ti fornisco una personale interpretazione dopo aver letto e riletto il TUIR. Non ho trovato la norma che mi escluda tassativamente gli ammortamenti di un immobile adibito ESCLUSIVAMENTE all'esercizio della professione.
A riprova il comma 3 del nuovo art. 54 del TUIR dispone... per gli immobili ultilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio ...è deducibile una somma pari al 50% della rendita o...
Pertanto se la norma consente la deduzione del 50% della rendita e esclude la deducibilità della stessa in presenza di un altro immobile significa che la norma tende ad evitare una duplicazione di voci deducibili. o la rendita nel caso di promiscuità oppure la quota di ammortamento nell'ipotesi di un bene strumentale esclusivamente destinato.
Attendo una tua smentita alla mia interpretazione.
cordialità
 
Ultima modifica:
Vediamo se possono aiutarci a chiarire questi riferimenti presi dall'ebook di Nicola Forte: "Il legislatore fiscale non ha prorogato l’applicazione dell’art. 1, comma 334, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevedeva la possibilità di considerare in deduzione dal reddito di lavoro autonomo le quote di ammortamento degli immobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente nell’esercizio di arti e professioni.
Tale disposizione ha avuto una durata temporanea essendo limitata ai soli beni immobili acquistati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009. La medesima limitazione temporale ha riguardato gli immobili strumentali utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria stipulati nello stesso periodo.
A partire dagli acquisti effettuati, ovvero dai contratti conclusi con decorrenza 1° gennaio 2010 le quote di ammortamento, ovvero i canoni leasing sono divenuti indeducibili."
 
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