Riferimento: il recesso del socio di una snc nel 1° anno di attività
RETTIFICO MESSAGGIO PRECEDENTE:
La liquidazione della quota a seguito del recesso del socio la società ha l'obbligo di procedere alla liquidazione della sua quota (Art. 2289 Codice Civile). Il valore della quota è determinato sulla base di una situazione patrimoniale della società al giorno in cui ha efficacia il recesso del socio. Va redatta una situazione contabile che evidenzi l'effettivo valore economico del complesso aziendale comprensivo del valore d'avviamento e degli utili in corso di formazione. Il socio uscente ha diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, non ha perciò diritto alla restituzione dei beni eventualmente conferiti. Il pagamento della quota spettante al socio dev'essere fatto entro 6 mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
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Il trattamento fiscale della quota liquidata al socio recedente
Dal punto di vista fiscale, la quota liquidata al socio recedente la si può scomporre idealmente nelle seguenti componenti:
• restituzione del Capitale Sociale;
• utili degli esercizi precedenti già tassati per trasparenza;
• utile in corso di formazione dall'inizio del periodo d'imposta fino alla comunicazione di recesso;
• plusvalori latenti nei beni della società;
• riserve in sospensione d'imposta;
• avviamento riconosciuto al socio.
La restituzione del capitale sociale e degli utili degli esercizi precedenti già tassati per trasparenza (art. 5 Tuir) è irrilevante dal punto di vista della tassazione.
Forma reddito per il socio la parte della quota relativa all'utile in corso di formazione