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Il mio caso di una rivalutazione 2009

TRENTINO

Utente
Salve a tutti, vi presenterei il mio dubbio relativo ad una rivalutazione fiscale su un immobile di un azienda.

Il mio immobile (riscattato da un leasing nel 2005) presenta un valore storico fiscale di Euro 61.000. Il fondo è pari ad euro 14.000. Valore residuo euro 47.000.
Il valore del mio cespite a livello civile è pari a 800.000 euro.

Io pensavo di comportarmi così... 800.000-47.000= 753.000*3%=22.590 Imposta sostitutiva

Il mio fondo fiscale verrà rivalutato trascorsi i 5 anni ma quale importo avrà?
 
Riferimento: Il mio caso di una rivalutazione 2009

Salve a tutti, vi presenterei il mio dubbio relativo ad una rivalutazione fiscale su un immobile di un azienda.

Il mio immobile (riscattato da un leasing nel 2005) presenta un valore storico fiscale di Euro 61.000. Il fondo è pari ad euro 14.000. Valore residuo euro 47.000.
Il valore del mio cespite a livello civile è pari a 800.000 euro.

Io pensavo di comportarmi così... 800.000-47.000= 753.000*3%=22.590 Imposta sostitutiva

Il mio fondo fiscale verrà rivalutato trascorsi i 5 anni ma quale importo avrà?

secondo me se vuoi procedere alla rivalutazione sia civile che fiscale il calcolo da te effettuato è corretto. trascorso il termine previsto saranno deducibili anche gli ammortamenti sul valore di 800.000,00. il fondo fiscale non verrà rivalutato, ma assumerà i valori fiscali consentiti.
saluti
 
Riferimento: Il mio caso di una rivalutazione 2009

Purtroppo se leggiamo qua sotto e applichiamo le regole al caso descritto sopra mi ritrovo con un fondo di 50 milioni di euro...cioè impossibile visto che l'immobile vale 800.000. Purtroppo il fatto di dover scrivere la vita utile del bene in 93 anni...mi fa schizzare all'impazzita il risultato.


Da un punto di vista contabile si presentano tre possibili soluzioni:
1) metodo della contestuale rivalutazione del costo storico del bene e del fondo di ammortamento ad esso correlato;
2) metodo della rivalutazione esclusiva del costo storico del cespite ammortizzabile;
3) metodo della riduzione del fondo di ammortamento in ragione della rivalutazione operata. Il primo metodo è sicuramente il più seguito, perché determina un’ invarianza nella durata originaria dell’ammortamento. Così, ad esempio, se abbiamo un cespite ammortizzabile del costo storico originario di 2.000 ammortizzato per 600 con un valore residuo di 1.400, che stimiamo di rivalutare a 2.000, avremo che il coefficiente di rivalutazione è pari al rapporto tra il valore residuo post rivalutazione e il valore residuo ante rivalutazione oppure uguale a 1 + (R / Vc 2007 ). Nel nostro caso 2.000 / 1.400 sarà uguale a 1,42857 oppure in alternativa 1 +( 600 /1400) = 1,42857. Applicando al costo storico originario e al correlato fondo di ammortamento il coefficiente di 1,42857 avremo:
2.000 x 1,42857 = 2.857,14 (Costo storico rivalutato) con incremento del saldo attivo di rivalutazione di 857,14 ;
600 x 1,42857 = 857,14 (Fondo di ammortamento rivalutato) con decremento del saldo attivo di rivalutazione di 257,14, per cui la riserva di rivalutazione ex art. 15 D.L. n. 185/2008, al lordo dell’imposta sostitutiva, risulterebbe pari a 600, che andrebbero ad incremento del valore residuo ante - rivalutazione di 1.400 con un valore contabile post - rivalutazione pari a 2.000. Come dicevamo in premessa, questo metodo lascia, a parità di aliquota di ammortamento, inalterata la durata del processo di ammortamento. L’assunto è facilmente dimostrabile: posta, ad esempio, un’aliquota di ammortamento del 5 %, l’ammortamento annuo calcolato sul costo storico originario risulterebbe pari a 100. Per cui l’azzeramento del valore residuo ante rivalutazione di 1.400 Euro, richiederebbe altri 14 anni. Operando la rivalutazione a 2.000 del valore residuo contabile e calcolando sul costo storico rivalutato, pari a 2.857,14, il 5% di ammortamento, si otterrà una quota annua di 142,86, che consentirebbe di azzerare sempre in 14 anni, il residuo rivalutato di 2.000. Con il secondo metodo la rivalutazione di 600 verrebbe attribuita unicamente al costo storico ante rivalutazione, con la conseguenza di incrementare quest’ultimo da 2.000 a 2.600, fermo restando che il valore residuo , dopo la rivalutazione, risulterebbe pari a 2.000. Si allungherebbe, così il periodo di ammortamento. Con il terzo metodo, i 600 Euro di rivalutazione, verrebbero imputati in detrazione del fondo di ammortamento ante rivalutazione, ottenendo così l’azzeramento del fondo di ammortamento e un valore da ammortizzare, pari al costo originario. In tutti casi, l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento fiscale del maggior valore, verrebbe portata in detrazione della riserva di rivalutazione. Appare ineludibile, a questo punto, l’appostazione della fiscalità anticipata sulle differenze temporanee tra valore residuo civilistico e valore residuo fiscale, in quanto le variazioni per maggiori ammortamenti civilistici relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, saranno recuperate con variazioni in diminuzione dal reddito imponibile, a decorrere dal 2013.
 
Riferimento: Il mio caso di una rivalutazione 2009

Purtroppo se leggiamo qua sotto e applichiamo le regole al caso descritto sopra mi ritrovo con un fondo di 50 milioni di euro...cioè impossibile visto che l'immobile vale 800.000. Purtroppo il fatto di dover scrivere la vita utile del bene in 93 anni...mi fa schizzare all'impazzita il risultato.


Da un punto di vista contabile si presentano tre possibili soluzioni:
1) metodo della contestuale rivalutazione del costo storico del bene e del fondo di ammortamento ad esso correlato;
2) metodo della rivalutazione esclusiva del costo storico del cespite ammortizzabile;
3) metodo della riduzione del fondo di ammortamento in ragione della rivalutazione operata. Il primo metodo è sicuramente il più seguito, perché determina un’ invarianza nella durata originaria dell’ammortamento. Così, ad esempio, se abbiamo un cespite ammortizzabile del costo storico originario di 2.000 ammortizzato per 600 con un valore residuo di 1.400, che stimiamo di rivalutare a 2.000, avremo che il coefficiente di rivalutazione è pari al rapporto tra il valore residuo post rivalutazione e il valore residuo ante rivalutazione oppure uguale a 1 + (R / Vc 2007 ). Nel nostro caso 2.000 / 1.400 sarà uguale a 1,42857 oppure in alternativa 1 +( 600 /1400) = 1,42857. Applicando al costo storico originario e al correlato fondo di ammortamento il coefficiente di 1,42857 avremo:
2.000 x 1,42857 = 2.857,14 (Costo storico rivalutato) con incremento del saldo attivo di rivalutazione di 857,14 ;
600 x 1,42857 = 857,14 (Fondo di ammortamento rivalutato) con decremento del saldo attivo di rivalutazione di 257,14, per cui la riserva di rivalutazione ex art. 15 D.L. n. 185/2008, al lordo dell’imposta sostitutiva, risulterebbe pari a 600, che andrebbero ad incremento del valore residuo ante - rivalutazione di 1.400 con un valore contabile post - rivalutazione pari a 2.000. Come dicevamo in premessa, questo metodo lascia, a parità di aliquota di ammortamento, inalterata la durata del processo di ammortamento. L’assunto è facilmente dimostrabile: posta, ad esempio, un’aliquota di ammortamento del 5 %, l’ammortamento annuo calcolato sul costo storico originario risulterebbe pari a 100. Per cui l’azzeramento del valore residuo ante rivalutazione di 1.400 Euro, richiederebbe altri 14 anni. Operando la rivalutazione a 2.000 del valore residuo contabile e calcolando sul costo storico rivalutato, pari a 2.857,14, il 5% di ammortamento, si otterrà una quota annua di 142,86, che consentirebbe di azzerare sempre in 14 anni, il residuo rivalutato di 2.000. Con il secondo metodo la rivalutazione di 600 verrebbe attribuita unicamente al costo storico ante rivalutazione, con la conseguenza di incrementare quest’ultimo da 2.000 a 2.600, fermo restando che il valore residuo , dopo la rivalutazione, risulterebbe pari a 2.000. Si allungherebbe, così il periodo di ammortamento. Con il terzo metodo, i 600 Euro di rivalutazione, verrebbero imputati in detrazione del fondo di ammortamento ante rivalutazione, ottenendo così l’azzeramento del fondo di ammortamento e un valore da ammortizzare, pari al costo originario. In tutti casi, l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento fiscale del maggior valore, verrebbe portata in detrazione della riserva di rivalutazione. Appare ineludibile, a questo punto, l’appostazione della fiscalità anticipata sulle differenze temporanee tra valore residuo civilistico e valore residuo fiscale, in quanto le variazioni per maggiori ammortamenti civilistici relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, saranno recuperate con variazioni in diminuzione dal reddito imponibile, a decorrere dal 2013.

a me pare che sia il secondo il metodo da seguire detraendo dalla riserva di rivalutazione l'imposta sostitutiva e calcolando le imposte anticipate.
saluti
 
Riferimento: Il mio caso di una rivalutazione 2009

Il vero problema, è che mi sono accorto che a seguito di una fusione negli anni passati mi trovo ad avere un valore fiscale di 60.000 Euro e un valore civile di 800.000 euro pensavo di riallineare il primo al secondo ma non è così semplice...almeno capire cosa ne sarà del fondo
 
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