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Il dipendente è chiamato a versare le ritenute non versate dal datore di lavoro!!!!

Luigia

Amministratore
E' capitato anche a Voi?????

Mi è stato recapitato da un utente del nostro sito un accertamento dell'Agenzia delle Entrate con la richiesta di pagamento delle imposte su un reddito di lavoro dipendente, per il quale il datore di lavoro (sostituto di imposta ) aveva omesso di versare le ritenute pur certificandole regolarmente con il rilascio del mod. CUD.
La motivazione riportata nell'avviso è la seguente:

"Da controlli effettuati dalla Guardia di Finanza...nei confronti della società......è emerso che la S.V. risultava tra il personale alle dipendenze della suddetta società. Nell'ambito dell'attività ispettiva e' emerso che la predetta impresa, ha omesso di presentare, quale sostituto di imposta, il modello 770, nonchè di versare le ritenute operate ai sensi dell'art. 23 del DRP 600/73.
Durante il controllo sono stati acquisiti, presso la locale C.N.A. i dati necessari per determinare l'entità del reddito corrisposto ai dipendenti, nonchè l'ammontare delle relative trattenute fiscali che risultano non versate.
Dagli elementi acquisiti risulta che la S.V. nell'anno....ha lavorato per gg.....percependo dalla società un reddito di lavoro dipendente per un ammontare di euro........
Tenuto conto che il sostituto di cui sopra, ha omesso di versare le ritenute sul reddito corrisposto, ammontane a euro....si provvede a recuperare in capo alla S.V., in qualità di obbligato solidale, le seguenti ritenute:
irpef - euro ...addizionali.....+ sanzioni varie per circa 4000 euro.
Allegato il modello epr effettuale il versamento e il modello 770 con i dati acquisti presso il CNA.
 
Riferimento: Il dipendente è chiamato a versare le ritenute non versate dal datore di

mah....l'obbligazione solidale di cui ex art. 35, D.P.R. n. 602/1973 esiste, ma se nn ricordo male la si può contestare se non vi è certificazione e il dipendente se ne è avvalso cmque. Per esempio ha fatto un 730.
In qsto caso lui è in possesso di CUD quindi sono certificate.

Se passa qsta la finiamo davvero come in Argentina.:mad:

Tra l'altro il trattenere e non versare le ritenute ai dipendenti è PENALE ergo......
 
Riferimento: Il dipendente è chiamato a versare le ritenute non versate dal datore di

Casi concreti no, ma letto (purtroppo) sì:
La giurisprudenza, dopo un andamento quasi cristallino, orientato nel consentire la possibilità di dedurre dall'imposta complessiva l'importo delle ritenute comunque subite, al di là della presenza o meno della certificazione del sostituto, ha bruscamente voltato pagina con una serie di pronunce contrarie di cui l'ultima è la sentenza n.14033 del 16/06/2006 della Corte di cassazione. L'esame delle massime fa emergere con chiarezza i punti focali della questione: obbligazione solidale tra sostituto e sostituito e rischio di duplicazione dell'imposta.

A seconda che si privilegi uno o altro dei due aspetti si hanno conseguenze diametralmente opposte: se si privilegia l'obbligo solidale del sostituito al versamento delle ritenute allora si concede al fisco la possibilità di agire anche nei confronti del primo oltre che del secondo, se invece si vuole evitare in radice il rischio di una duplicazione nel prelievo della stessa somma si privilegia l'azione del fisco unicamente nei confronti del sostituto che non ha adempiuto agli obblighi di versamento delle ritenute trattenute a monte ai propri sostituiti. Non si può negare che la prima soluzione consente all'amministrazione finanziaria un più largo respiro e comunque la possibilità di «scegliere» il soggetto da perseguire.

Facciamo un semplice esempio per comprendere meglio la questione.

Supponiamo che un'impresa trattenga le somme a titolo di ritenuta a un professionista e poi non proceda al versamento delle stesse. Supponiamo ancora che prima della scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la ritenuta doveva essere effettuata, versata e certificata, la stessa società venga coinvolta in una procedura concorsuale divenendo di fatto insolvente. È evidente che per il fisco sarà preferibile chiamare in causa il professionista che nel frattempo potrebbe essersi scomputato dalla propria imposta lorda anche la ritenuta subita ma non versata e non certificata dalla società ora fallita.

Privilegiando invece la soluzione che tende a evitare una duplicazione d'imposta si finirebbe per riconoscere al soggetto che ha subito la ritenuta, fornendo naturalmente la necessaria prova documentale, la possibilità di scomputarsi la ritenuta stessa mentre per il fisco sarebbe necessario procedere con l'attività di riscossione forzata nei confronti del sostituto, indipendentemente dalle possibilità o meno di recupero.

Spero sia di qualche utilità
 
Riferimento: Il dipendente è chiamato a versare le ritenute non versate dal datore di

Se hai altri estremi di giurisprudenza grazie. Faro' lo stesso anch'io. ciao


Casi concreti no, ma letto (purtroppo) sì:
La giurisprudenza, dopo un andamento quasi cristallino, orientato nel consentire la possibilità di dedurre dall'imposta complessiva l'importo delle ritenute comunque subite, al di là della presenza o meno della certificazione del sostituto, ha bruscamente voltato pagina con una serie di pronunce contrarie di cui l'ultima è la sentenza n.14033 del 16/06/2006 della Corte di cassazione. L'esame delle massime fa emergere con chiarezza i punti focali della questione: obbligazione solidale tra sostituto e sostituito e rischio di duplicazione dell'imposta.

A seconda che si privilegi uno o altro dei due aspetti si hanno conseguenze diametralmente opposte: se si privilegia l'obbligo solidale del sostituito al versamento delle ritenute allora si concede al fisco la possibilità di agire anche nei confronti del primo oltre che del secondo, se invece si vuole evitare in radice il rischio di una duplicazione nel prelievo della stessa somma si privilegia l'azione del fisco unicamente nei confronti del sostituto che non ha adempiuto agli obblighi di versamento delle ritenute trattenute a monte ai propri sostituiti. Non si può negare che la prima soluzione consente all'amministrazione finanziaria un più largo respiro e comunque la possibilità di «scegliere» il soggetto da perseguire.

Facciamo un semplice esempio per comprendere meglio la questione.

Supponiamo che un'impresa trattenga le somme a titolo di ritenuta a un professionista e poi non proceda al versamento delle stesse. Supponiamo ancora che prima della scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la ritenuta doveva essere effettuata, versata e certificata, la stessa società venga coinvolta in una procedura concorsuale divenendo di fatto insolvente. È evidente che per il fisco sarà preferibile chiamare in causa il professionista che nel frattempo potrebbe essersi scomputato dalla propria imposta lorda anche la ritenuta subita ma non versata e non certificata dalla società ora fallita.

Privilegiando invece la soluzione che tende a evitare una duplicazione d'imposta si finirebbe per riconoscere al soggetto che ha subito la ritenuta, fornendo naturalmente la necessaria prova documentale, la possibilità di scomputarsi la ritenuta stessa mentre per il fisco sarebbe necessario procedere con l'attività di riscossione forzata nei confronti del sostituto, indipendentemente dalle possibilità o meno di recupero.

Spero sia di qualche utilità
 
Riferimento: Il dipendente è chiamato a versare le ritenute non versate dal datore di

Antonio qllo che dice è corretto se ricondotto al Professionista, che come da me detto in precedenza ha portato in detrazione le ritenute ancorchè certificate.
Altresì nn si può dire lo stesso per i LAVORATORI DIPENDENTI. Cercando qua e là ho trovato a conforto della mia tesi iniziale questo:

Con Sentenza n. 99/12/07, la CTP di Milano ha accolto il ricorso di un contribuente che si era visto contestare dall'Amministrazione finanziaria l'indicazione, nella propria dichiarazione dei redditi, delle ritenute che il proprio datore di lavoro aveva certificato nei cedolini paga, ma non nel modello CUD, che, essendo stato il datore dichiarato fallito, non era stato rilasciato ai dipendenti.

I Giudici, nel caso oggetto della Sentenza, non hanno ritenuto che trovasse applicazione l'obbligazione tributaria solidale tra sostituto e sostituito ex art. 35, D.P.R. n. 602/1973. (ricordavo bene)
Tale fattispecie si verifica nel momento in cui il datore non provvede ad effettuare né le ritenute né i relativi versamenti: invece nel caso in esame, il datore di lavoro aveva effettivamente certificato le ritenute, senza tuttavia versarle al Fisco.

Felice se può essere utile:p
 
Riferimento: Il dipendente è chiamato a versare le ritenute non versate dal datore di

E' capitato anche a Voi?????

Mi è stato recapitato da un utente del nostro sito un accertamento dell'Agenzia delle Entrate con la richiesta di pagamento delle imposte su un reddito di lavoro dipendente, per il quale il datore di lavoro (sostituto di imposta ) aveva omesso di versare le ritenute pur certificandole regolarmente con il rilascio del mod. CUD.
La motivazione riportata nell'avviso è la seguente:

"Da controlli effettuati dalla Guardia di Finanza...nei confronti della società......è emerso che la S.V. risultava tra il personale alle dipendenze della suddetta società. Nell'ambito dell'attività ispettiva e' emerso che la predetta impresa, ha omesso di presentare, quale sostituto di imposta, il modello 770, nonchè di versare le ritenute operate ai sensi dell'art. 23 del DRP 600/73.
Durante il controllo sono stati acquisiti, presso la locale C.N.A. i dati necessari per determinare l'entità del reddito corrisposto ai dipendenti, nonchè l'ammontare delle relative trattenute fiscali che risultano non versate.
Dagli elementi acquisiti risulta che la S.V. nell'anno....ha lavorato per gg.....percependo dalla società un reddito di lavoro dipendente per un ammontare di euro........
Tenuto conto che il sostituto di cui sopra, ha omesso di versare le ritenute sul reddito corrisposto, ammontane a euro....si provvede a recuperare in capo alla S.V., in qualità di obbligato solidale, le seguenti ritenute:
irpef - euro ...addizionali.....+ sanzioni varie per circa 4000 euro.
Allegato il modello epr effettuale il versamento e il modello 770 con i dati acquisti presso il CNA.

Sì, è capitato anche a me per due professionisti ai quale è stata omessa la certificazione:
gli esiti?
1) il primo archiviato dal locale ufficio dell’AdE sulla base della esibizione di copia della fattura emessa nei confronti del Comune dalla quale era desumibile l’ammontare della r.a. operata (io faccio indicare sempre in fattura, sebbene non previsto da alcuna norma, l’ammontare della r.a. operata e l’importo netto ricevuto). Il funzionario si è assunto, credo, una grossa responsabilità;
2) il secondo in contenzioso; il ricorso è stato accolto in prime cure (ho citato a supporto sentenza Cassazione 2.10.2006 n. 8606 sez.1), ma la sentenza è stata appellata dall’ufficio;

La questione è ampiamente dibattuta e purtroppo l’orientamento pro fisco è di tipo maggioritario, è prevalente.
Dalla lettura del quesito mi sembra di potere dedurre che trattasi di r.a operata e non certificata. Nel detto caso la giurisprudenza di legittimità ha deciso che in assenza di apposita certificazione che ne dimostri l’avvenuto versamento, da parte del sostituto d’imposta, della ritenuta operata, l’ufficio mantiene l’azione diretta al recupero nei confronti del sostituito il quale, è inconfutabile, può rivalersi verso il datore di lavoro sostituto d’imposta.
Tuttavia, io sono del parere che il lavoratore o professionista che ha subito la ritenuta, a prescindere dall’omesso versamento da parte del Committente o datore di lavoro, ha COMUNQUE il diritto a potersela portare in detrazione dall’imposta dovuta e ciò per effetto dell’art. 22, comma 1, del Tuir.
Il lavoratore, pur in assenza di certificazione, ove sia in grado di provare che la ritenuta sia stata dallo stesso subita ad opera del datore di lavoro, quantunque non sia stata versata, dovrebbe essere liberato dalla responsabilità solidale col sostituto d’imposta e, quindi, egli stesso soggetto al potere di accertamento per l’omesso versamento della r.a. anche se il danno verso l’erario rischia di essere doppio (omesso versamento + detrazione ritenuta) .

Saluti.
 
Riferimento: Il dipendente è chiamato a versare le ritenute non versate dal datore di

qui si parla di sostuiti in genere e, alla fine, di professionisti in particolare ( di cui alla sentenza riportata).
in pratica, dicono, che il solo fatto di OPERARE la ritenuta mette in condizioni il scomputare le ritenute anche in caso di mancata certificazione.
http://web.metaping.it/contenuti/20926_122.pdf
 
Riferimento: Il dipendente è chiamato a versare le ritenute non versate dal datore di

Estrapolazione dalla sentenza 2996 CTC del 4 giugno 1996.

Verissimo molta giurisprudenza è pro fisco anche nel caso di controversia tra datore di lavoro (ISTITUTO BANCARIO - sostituto) e proprio dipendente (sostituito-contribuente).


Nelle more il sostituito ha eccepito:

"l'errata applicazione degli artt. 1, quarto comma, lett. d), 3, 46, quarto comma, 64 e 67, del D.P.R. 600/73, in quanto l'obbligo di effettuare la ritenuta e di versarla all'Erario incombe al sostituto, e non al sostituito, che deve limitarsi alla presentazione del Mod. 101 come, peraltro, ha fatto."

La Commissione nel rigettare il ricorso:

"Al riguardo, osserva il Collegio che, in effetti, l'art. 23 del D.P.R. n. 600/73 dispone che il sostituto di imposta deve operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente con l'obbligo della rivalsa; ma e' anche vero che, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 597/73 e 1 del D.P.R, n. 600/73, e' obbligo del contribuente assolvere l'esatto carico tributario sull'ammontare complessivo delle retribuzioni ricevute.
Nel caso di specie, quindi, il vero soggetto passivo dell'obbligazione tributaria non e' il sostituto (cioe' la Banca) ma il sostituito (cioe' il contribuente)."
 
Riferimento: Il dipendente è chiamato a versare le ritenute non versate dal datore di

D'accordo ma DEVONO essere state versate!!!!

Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione il sostituito (professionista) non può detrarre la ritenuta non versata dal sostituto d’imposta (soggetto che paga il compenso)

Quindi SI PUO' portare in detrazione se PAGATE ma non certificate.

Io ho capito che Luigia si riferisse ad un dipendente

[Mi è stato recapitato da un utente del nostro sito un accertamento dell'Agenzia delle Entrate con la richiesta di pagamento delle imposte su un reddito di lavoro dipendente, per il quale il datore di lavoro (sostituto di imposta ) aveva omesso di versare le ritenute pur certificandole regolarmente con il rilascio del mod. CUD.]

e secondo me (ovvio e rimarcato secondo me) è da trattare in modo differente.

P.s.

Vedo che è un' interpretazione del notariato; l'anno scorso li hanno "spulciati" tutti e mi dicono averli fatto tanto male....tanto dolore...con qste ritenute.
 
Riferimento: Il dipendente è chiamato a versare le ritenute non versate dal datore di

cara Luigia.

La sentenza che ti segnalo, anche se datata, può fare al caso tuo.

E' un "punto" a favore del "SOSTITUITO"


Sentenza in data 17 febbraio 1998, n. 309 CTP Napoli
 
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