si, secondo l’attuale disciplina civilistica fissata dall’art. 2556, comma 2, del c.c., i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà, ovvero del godimento dell’azienda sono redatti in forma pubblica o mediante scrittura privata per consentire il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni a cura del notaio rogante o autenticante.
A seguito dell’estensione dell’obbligo di annotazione nel Registro imprese disposta dalla L. n. 580/93 per tipologie di soggetti già sottratti in forza regolamentazione civilistica (quali, piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli), tutte le imprese, indipendentemente dalla natura e delle dimensioni dell’attività esercitata, sono ora soggette a registrazione e pertanto tenute all’osservanza delle prescrizioni formali previste nel predetto articolo.