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ICI

A

antonio

Ospite
<HTML>Il mio Comune ha notificato entro il 31 dicembre 2000 avvisi di liquidazione ICI anni 1993/94 sottoscritti dal Capo Area Settore Finanziario (che non è il responsabile ufficio ICI indicato nella delibera di giunta) e dalla società concessioniaria del servizio di accertamento.
Nei predetti avvisi indicava che il contribuente "alternativamente" poteva fare ricorso alla Commissione tributaria oppure presentare istanza di richiesta in autotutela.
Questo "optional" ha generato della confusione nei contribuenti che, per non affrontare le spese della commissione, hanno preferito optare per la richiesta di autotutela che in alcuni casi è stata respinta oltre i termini per ricorrere alla Commissione tributaria.
Per altri casi di autotutela il Comune ha notificato avvisi di "ridetermina" notificati oltre il termine decadenziale per gli accertamenti.
E' stato corretto il comportamento del Comune?
Grazie.
Antonio</HTML>
 
<HTML>Spesso nel comportamento degli enti pubblici si manifestano "briciole di slealtà".

Talvolta anche involontariamente, come nel caso dei comuni che solo di recente hanno ripreso a trattare tributi in entrata, dopo che la riforma del 1973 li aveva di fatto sottatti dall'onere di riscossione ed accertamento. C'è pertanto, soprattutto nei comuni più piccoli, la necessità di rodare.

Comunque è compito del contribuente procedere al ricorso entro i termini. Confidare nel provvedimento di autotutela è un azzardo che potrebbe rivelarsi controproducente.

ciao</HTML>
 
<HTML>Solitamente procedo seguendo le due strade: istanza in autotutela e ricorso, nei termini, alla CTP.
L'istanza di autotutela, ha anche lo scopo di ottenere la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.</HTML>
 
<HTML>La risposta non è compiuta. Ho fatto rilevare nel mio quesito una serie di anomalie commesse e, secondo un mio giudizio, il Comune non ha la facoltà di agire come ha agito.
Grazie.
Antonio</HTML>
 
<HTML>Il tono perentorio che hai usato, usalo con le persone che te lo consentono: nel risponderti ti ho fatto una cortesia poichè non avevo alcun obbligo di farlo.
Pertanto arrangiati: i villani e i prepotenti da me risposte non hanno.</HTML>
 
<HTML>I permalosi spesso e volentieri rispondono senza riflettere.
Non ho usato "modi perentori" bensì ho constatato che non vi sia stata una risposta compiuta al quesito posto.
Se lei ritiene che io sia stato un "villano" è affar suo.
Certamente non ho bisogno di "arrangiarmi" poiché ho ricevuto risposte autorevoli e qualificanti che hanno dato ragione alle mie tesi.
Usi un pò di bon ton e si ricordi che la vita è talmente amara e che un pò di dolcificante non farebbe male.
Antonio</HTML>
 
<HTML>Un Comune, a Dicembre del 2000, mi ha notificato un accertamento per evasione ICI 93-95 su una chiesa accastatata da sempre in categoria B/7"Oratorio privato" mq. 321. L'immobile lho ricevuto in eredità ed è appartenuto alle nostra famiglia e prima ancora ad una famiglia gentilizia per il culto e per seppellire nei soterranei. Non avendo trovato in alcun archivio legislativo alcunchè in fatto di tassabilità o meno chiedo un vostro parere sulla pretesa del Comune, al quale mi sono opposto con un ricorso alle Commissione Tributaria, ma da allora non ho saputo più nulla.
Ai fini IRPEF ho sempre dichiarato l'immobile attribuendogli valore 0 e quindi non mi è stato mai tassato.
Mi potreste fornire chiarimenti e, se del caso sarà possibile ricorrere all'autotutela.?
Ringrazio e porgo dpverosi ossequi,
Lamberto Cesaretti</HTML>
 
<HTML>L'art. 4, punto 7.3, l. 23 ottobre 1992, n. 421 dispone che sono esenti dall'ICI: "i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze".
Tale esenzione è rafforzata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma d).
Poiché la tabella catastale B/ include le cappelle ed oratori, che pur se non vi si esercita il pubblico culto, in autotutela o in Commissione Tributaria possono essere fatti valere le citate normative, giacché in nessuna delle due normative si fa riferimento "all'esercizio del pubblico culto", bensì si limitano "all'esercizio del culto".
Antonio</HTML>
 
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