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Ici e fabbricati inagibili

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La voce del commercialista

Ospite
per il colleghi che hanno contenziosi relativi a avvisi di liquidazione dovuti a non aver comunicato l'inagibilità del fabbricato si informa che esistono delle sentenze hanno dato ragione al contribuente.
In presenza di una stato reale di inagibilita la mancata presentazione del modello ici è irrilevante
 
per comletezza d'informazione copio e incollo: "Nella sentenza n. 661 del 14 Gennaio 2005 la Corte di Cassazione chiarisce che è il contribuente, per principio generale, a dover provare lo stato di inagibilità/inabitabilità del fabbricato e il mancato utilizzo di fatto dello stesso; solo allora potrà beneficiare dello sconto ICI. La riduzione dell’ICI al 50%, infatti, si produce normalmente dopo l’attivazione del contribuente e la presentazione di apposita dichiarazione al Comune che attesti lo stato dell’immobile."
 
concordo sul fatto che è il contribuente a dover provare lo stato di inagibilità del fabbricato.
ma lo stato di inagibilità di fatto lo attesta il Comune o il Contribuente ?
 
In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del primo comma dell' ART. 8 del DLGS 504/92, il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' art.47 D.P.R. N.445/2000. Si consiglia di inviarne copia al Comune unita alla dichiarazione di variazione ICI.
 
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