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G

giuseppe

Ospite
<HTML>ho aperto la partita iva come accompagnatore turistico. Ho emesse delle fatture senza assoggettare il reddito a ritenuta d'acconto. Ora un'agenzia mi chiede ciò. Qual'è la strada giusta?

Se fosse quella con la ritenuta d'acconto, com eposso sanare le vecchie fatture?

Grazie e buon lavoro a tutti</HTML>
 
<HTML>Si ritiene che l'accompagnatore turistico può essere attratto nell'attività di lavoro autonomo comunque diverso dal quella di cui al capo VI Tuir (redditi d'impresa), ancorchè non esercitata in modo esclusivo.
Posta la precisazione, la norma di riferimento a cui lei deve necessariamente adeguarsi è l'art.49 Tuir comma 1°.
Per quanto attiene al secondo problema, emissione di fatture senza l'indicazione della ritenuta di a titolo di acconto, gli adempimenti sono indicati dall'articolo 25 DPR 600/73. A ben osservare la norma pone precisi obblighi ai soggetti passivi d'imposta "(..) che corrispondono a soggetti residenti residenti nel territorio dello stato compensi comunque denominati (..)" i quali devono operare al momento del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto irpef dovuta dai percipienti.
Quindi l'obbligazione fa carico esclusivamente a colui che eroga il compenso e che veste in quel momento il ruolo di sostituto d'imposta, mentre a lei fa carico la tenuta delle scritture contabili a meno che non rientri nei regimi dei cd minimi.
Si comprende quindi la legittima richiesta dell'Agenzia, essendo questa responsabile nella sua qualità di sostituto.
Cosa deve fare ora ?
Per quanto attiene a quest'ultima richiesta l'Agenzia dovrà provvedere al versamento della ritenuta anche se lei non l'ha indicata in fattura. Eventualmente se trattasi di soggetto eccessivamente pignolo, può riemettere la fattura con la indicazine prescritta (annullando la precedente con apposita nota di accredito ai sensi dell'art. 26 legge iva invocando solo ed esclusivamente un errore materiale e non sostanziale) e restituire all'Agenzia l'importo della ritenuta stessa. Questo iter, della indicazione della ritenuta di acconto lo dovrà poi rispettare nelle successive prestazioni. Per quanto attiene invece allo storico pregresso, allo stato lei NON DEVE FARE NULLA, e in sede di dichiarazione annuale dei redditi indicherà solo le ritenute effettivamente subite opportunamente certificate.
Tuttavia il problema potrebbe sorgere nei confronti dei precedenti soggetti che non hanno provveduto alle disposizioni di cui al citato art.25 DPR 600/73, i quali per mia esperienza non sono legittimati ad invocare che il mancato versamento della ritenuta sia dipeso dal fatto che la stessa non era indicata in fattura.
Cordialità</HTML>
 
<HTML>scusa ho sbagliato completamente termine.
Una risposta più completa di questa non poteva esistere. Grazie mille.</HTML>
 
<HTML>anche a me la risposta di MakBaren sembra abbastanza esauriente</HTML>
 
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