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Furto di beni agevolati art.8 L. 388/2000

A

ANGELO MARCHITELLI

Ospite
CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE (art. 8 L. 388/2000):
IMPRESA CHE HA SFRUTTATO INTEGRALMENTE NEL 2001 BENE AGEVOLATO DALLA LEGGE SU RIPORTATA, NEL 2003 SUBISCE IL FURTO DEL BENE MEDESIMO.
RIENTRA NELLA CASISTICA DEI BENI CEDUTI O DISMESSI O DESTINATI AD ALTRE FINALITA' E QUINDI SOGGETTA ALLA RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO E AL RIMPIAZZO DEI BENI MEDESIMI, OPPURE TRATTANDOSI DI EVENTO ACCIDENTALE (NON MENZIONATO NELLA NORMATIVA) IL CREDITO D'IMPOSTA RIMANE ACQUISITO PER INTERO ALL'IMPRESA?
 
"Il bene rubato non determina la revoca della Tremonti-bis, ma deve essere considerato come un disinvestimento per il calcolo dell’agevolazione fruibile l’anno successivo; queste le contrapposte conclusioni dell’agenzia delle entrate che con risoluzione n. 180/E del 15 settembre 2003 ha risolto solo parzialmente a favore del contribuente una istanza di interpello volta a conoscere il trattamento ai fini della Tremonti-bis, di un bene agevolabile non più nelle disponibilità dell’imprenditore perché oggetto di furto. Secondo la società da un lato il furto non doveva essere considerato quale causa di decadenza dell’agevolazione fruita per il periodo d’imposta 2001 e dall’altro il valore del bene sottratto non poteva essere computato come disinvestimento per la determinazione dell’agevolazione del periodo d’imposta 2002. E in effetti, sul primo punto l’agenzia concorda con la tesi del contribuente, dal momento che il furto del bene agevolato non può essere considerato derivante dalla volontà del beneficiario. Ciò perché la norma antielusiva che vuole la revoca dell’agevolazione non può trovare spazio di fronte a un comportamento indipendente dalla volontà del contribuente. Tuttavia, nella determinazione dell’investimento agevolabile per l’anno 2002, il bene rubato deve essere considerato al pari di un disinvestimento; ciò perché da un lato la disposizione prescinde dalla causa che ha determinato la fuoriuscita del bene stesso dal regime d’impresa e dall’altro la stessa norma è stata posta proprio per evitare che vengano agevolati investimenti di mera sostituzione."
 
COME POTREBBE ESSERE APPLICATA TALE RISOLUZIONE AL NS. CASO (L. 388-2000)
CONSIDERANDO CHE NEL 2003, ANNO DEL FURTO, NON VI SONO STATI INVESTIMENTI E QUINDI NESSUN RICALCOLO E' DOVUTO ?
ANGELO
 
COME POTREBBE ESSERE APPLICATA TALE RISOLUZIONE AL NS. CASO (L. 388-2000)
CONSIDERANDO CHE NEL 2003, ANNO DEL FURTO, NON VI SONO STATI INVESTIMENTI E QUINDI NESSUN RICALCOLO E' DOVUTO ?
ANGELO
 
ok, io ti ho fornito gli estremi di quella risoluzione in quanto menzionava il caso del furto..

se vai sul sito www.agenziaentrate.it settore documentazione e la inserisci nella stringa di ricerca.. una volta trovata clicchi su argomenti correlati.... magari ne da altre.... oppure, meglio, inserisci la legge e il relativo articolo e una volta trovata clicchi prassi...
la banca dati del ministero è fatta molto meglio di tante altre....

ciao...
 
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