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Fringe benefits auto amministratore

L

Lino

Ospite
<HTML>L'amministratore delegato di una Srl che svolge attività di servizi, ha un emolumento di 24.000 euro annui; volendo la società dargli a disposizione una nuova auto (porsche del valore di 100.000 euro) può addebitargli in busta i 4.500 km annui e scaricare completamente il costo dell'autovettura, anche ai fini della Tremonti bis?
Secondo Voi deve esistere una certa proporzione con il compenso corrisposto?
Grazie a chi vorrà rispondermi.</HTML>
 
<HTML>La questione posta all'attenzione del Forum é particolarmente delicata, perché nell'ambito dell'amministrazione Finanziaria vi sono state delle prese di posizioni, tra loro contrastanti.
Le Direzioni Regionali delle Entrate per il Piemonte e la Lombardia (vedi sito www.entrate.it - Lombardia), hanno ritenuto che la disposizione di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n. 2 del TUIR "possa essere estesa anche alle auto date in uso promiscuo agli amministratori, sempre che il relativo incarico non sia riconducibile all'oggetto proprio dell'attività esercitata", con conseguente addebito agli amministratori di Km 4.500 a tariffe ACI e, con la possibilità alla società concedente di ammortizzare interamente l'automezzo (cioé senza la limitazione dell'ammortamento calcolato sul limite massimo di L. 35 MLI al 50%) e la possibilità di dedurre al 100% tutti i costi inerenti l'automezzo stesso.
La posizione delle DRE é stata contraddetta dalla C.M. 26.1.2001, n. 5/E (la C.M. é rinvenibile nel sito www.finanze.it).
Prima di passare ad analizzare le motivazioni del Ministero, occorre precisare che come gerarchia delle fonti la C.M. é prevalente rispetto al parere delle DRE (aspetto, questo, fondamentale per chi dovrà poi prendere una decisione).
Secondo il Ministero l'assimilazione riguarda "le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
Poiché la legge 342 del 2000 non ha modificato il disposto dell'art. 121-bis comma 1 lettera a), n. 2 del TUIR, che prevede la deducibilità integrale degli autoveicoli "dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta", per i veicoli in uso ai collaboratori coordinati e continuativi [leggi amministratori] devono essere applicate le disposizioni della successiva lettera b) della norma citata".
Accogliendo l'impostazione dell C.M. 5/2001, l'uso promiscuo, da parte dell'amministratore, comporta:
* la fatturazione della prestazione all'amministratore (o, in alternativa, un compenso in natura in capo all'amministratore);
* la deducibilità dell'eccedenza delle spese secondo il criterio stabilito dall'art. 121-bis co. 1 lett b) del TUIR.
Si supponga, ad esempio, che:
* le spese relative all'autovettura siano pari a 20 MLI, di cui 12,5 MLI per gli ammortamenti e 7,5 MLI per le spese di gestione;
* il compenso fatturato all'amministratore (al lordo di IVA) sia pari a 5 MLI.
In primo luogo, secondo il Ministero, occorre verificare la quota parte degli ammortamenti deducibili per via del limite di 35 MLI previsto piu volte citato articolo del TUIR.
Quindi, nell'esempio, le spese fiscalmente rilevanti dell'autovettura sono pari a 16,25 MLI, quale somma degli ammortamenti fiscalmente deducibili (8,75 MLI con aliquota 25%)e delle spese di gestione. Sempre secondo il ministero l'importo di 16,25 MLI risulta così deducibile:
* al 100% per la parte corrispondente alle spese addebitate all'amministratore (5 MLI);
* al 50% per la differenza (5,525 MLI).
In pratica, secondo il Ministero, il limite di dei 35 MLI opera a monte, prima della sottrazione delle spese addebitate (o del compenso in natura) all'amministratore per l'autovettura.
Il costo degli ammortamenti dal quale sottrarre le spese addebitate all'amministratore non é quello spesato nel conto economico ai fini civili, ma solo la parte considerata rilevante dalla disciplina fiscale.
Per quanto l'interpretazione fornita dalla C.M. 5/2001, ancorché supportata dalla lettura della norma, lasci perplessi sotto il profilo della sisteematicità, é UN PUNTO DI VISTA CHE NON SI PUO' TRASCURARE PER L'AUTOREVOLEZZA DELLA FONTE.
Il punto di vista ministeriale, per venire alla seconda parte del quesito, inevitabilmente ha delle ripercussioni anche per quanto riguarda il valore dell'automezzo da considerare ai fini della Tremonti-Bis.
Anche se ai fini della Tremonti Bis, il Ministero non si é espresso sul valore degli automezzi (ad uso promiscuo dati agli amministratori), che si possonono detassare, é pacifico, seguendo l'impostazione ministeriale, che l'importo da considerare "Tremontizzabile" é pari al 50% di 35 MLI.
Se non si vuole correre il rischio di un contenzioso con l'amministrazione finanziaria, si consiglia di seguire l'impostazione Ministeriale.</HTML>
 
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