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forti dubbi sull'azione da intraprendere!!!

S

sara

Ospite
Nel 2004 un mio cliente ha integralmente pagato l'importo oggetto di una cartella esattoriale. Preciso che la cartella esattoriale in questione derivava da una sanzione inflitta a seguito di accertamento dell'INPS al cui verbale non è mai stata proposta opposizione.

Solo ora, a termini scaduti per fare opposizione e dopo avere già pagato l'importo della cartella, il mio cliente ha fatto esaminare ad un consulente del lavoro la cartella. E' emerso che l'importo indicato su tale cartella a titolo di interessi e sanzioni è sbagliato (a sfavore del mio cliente) ed inoltre è anche sbagliato (a sfavore del mio cliente) l'importo capitale scaturente da accertamento dell'INPS.

Ho dubbi su quale sia la strada migliore per tentare il recupero delle somme versate in più e non dovute:
1) azione ordinaria davanti al G.O. per restituzione dell'indebito?!
2) istanza di rimborso ex art. 38?!
3) istanza in autotutela?!

Cosa mi consigliate
 
Allora, la prima strada ricorda quella del Genoa dopo la sentenza della CAF; il G.O. non può assolutamente decidere su una controversia di questo tipo, devoluta esclusivamente alla competenza delle commissioni tributarie. Idem impraticabile è la strada del rimborso, che presuppone un indebito accertato (e non da un consulente di parte, ma da un giudice). Rimane la terza, l'unica in teoria praticabile, ma affidata al ...buon cuore dei funzionari dell'ufficio competente. Intendo dire che, anche per ragioni di certezza del diritto, i termini di impugnazione sono assolutamente inderogabili, e quindi l'Ufficio, ben sapendo che non puoi + rivolgerti al giudice, ha il coltello dalla parte del manico. Per disposizioni interne, è previsto che laddove l'errore sia palese e innegabile, per motivi di correttezza l'Ufficio provveda comunque all'autotutela a prescindere dai tempi di impugnazione scaduti, ma... se solo pensano di avere l'1% di ragione, facile che te la negheranno. Tu cmq prova, e in bocca al lupo!!
P.S. Non so se son riuscito a nasconderlo bene, ma sono un funzionario dell'Agenzia Entrate addetto al contenzioso ;-)
 
Ti ringrazio moltissimo del consiglio... anche se praticamente mi hai segato le gambe! Comunque l'Agenzia delle Entrate competente è quella di Roma e mi sembra (spero che non sia solo un'impressione) che i dirigenti siano molto disponibili (a differenza di quei pochi contatti che ho avuto con l'Agenzia delle Entrate del Nord, dove ho incontrato persone preparate ma poco propense ad aiutare il contribuente a trovare una soluzione...Spero di non avere fatto una gaff ed avere beccato proprio un funzionario del nord...se fosse così naturalmente sei l'eccezione!).
Ma sei assolutamente certo che il G.O. sia incompetente? Faccio una ricerca e se trovo qualcosa a mio favore te la comunico.
 
Se non ho capito male, la cartella riguardava importi di contributi INPS e relative sanzioni.
Se così è, l'istanza di rimborso andrà inoltrata alla competente Direzione Provinciale INPS.
B.L.
 
Per Marcello:

Girando su internet ho trovato questo articolo, pubblicato su un portale giuridico, a firma di un avvocato. Cosa ne pensi? Ciao e grazie

"Si deve pertanto ritenere che in concreto e nell'ipotesi di mancanza di disposizione speciale per il singolo tributo, l'obbligo dell'Amministrazione di restituire le somme indebitamente percepite debba comunque fondarsi sul principio dell'indebito oggettivo esplicitato nell'art.2033 C.C., non in quanto norma civilistica applicabile estensivamente, ma quale "principio generale normativo" richiamato e fatto proprio anche dall'ordinamento tributario con la disposizione frammentata di cui agli artt.19 lett.g) e 21 comma 2 D.lgs 546/1992.
E' evidente infatti che nell'annoverare fra le fattispecie oggetto di ricorso avanti le Commissioni Tributarie anche il silenzio avverso le istanze di rimborso, il legislatore abbia inteso esplicitare il divieto per l'Amministrazione Finanziaria di percepire e trattenere importi non dovuti.
La previsione si inquadra pienamente nel processo di adeguamento ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa espressi dalle L.241/1990 e L.212/2000 con i rispettivi decreti di attuazione.
Nulla purtroppo ha previsto il legislatore per gli interessi moratori, che pure devono ritenersi dovuti.

Nella pratica è comunque consigliabile, nei casi "più oscuri", proporre in via subordinata alternativa anche l'azione generale e residuale di arricchimento senza causa.

Quanto al termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, sopravviene residualmente il termine biennale di cui alla norma citata in premessa, per tutte le fattispecie che non trovano diversa previsione nelle singole leggi d'imposta. Il tutto con salvezza del termine generale di prescrizione del diritto al rimborso.

Sotto questo aspetto il citato comma 2 dell’art.21 ha portata innovativa ed effetto semplificativo di buona parte del contenzioso in materia.

Avv. MARIA S. BONANNO
 
Mi permetto di segnalare che in campo tributario, la Cass. si è già espressa nel senso che l'omessa impugnazione di un avviso di liquidazione nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile e il pagamento della somma liquidata non è idoneo a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto oramai scaduto (CAS 14.02.2003, n. 2249). Quindi l'istanza di rimborso mi sembra inutile. Temo non ci sia nulla da fare sotto il profilo giudiziale (anche la strada del giudice civile mi sembra impraticabile perchè si tratta di materia sottratta alla giuridsdizione ordinaria). In definitiva, concordo sull'opportunità di un'istanza di autotutela e spererei ... nel buon cuore del funzionario dell'INPS che esaminerà la pratica.
 
anch'io escludo del tutto la strada del ricorso contro il rifiuto del rimborso. Però, oltre naturalmente alla più ovvia facile strada dell'autotutela, non credo che sia preclusa la strada del giudice ordinario, ma il giudizio -specifico- riguarderebbe il contribuente conto l'INPS e l'oggetto sarebbe, come detto da sara, la restituzione di quanto indebitamente avuto in più
Insomma non si va dal giudice x contestare le modalità/l'oggetto/ il procedimento di accertamneto (che, naturalmnete) resta competenza esclusiva delle Commissioni Trib, bensì x un'azione di indebito arricchimento
 
per Sara, scusa se non rispondo subito ma in ufficio ovviamente Internet non l'ho.
Allora, in effetti lavoro vicino Torino, ma sono meridionale... come il 50% dei funzionari qui al Nord, e sull'autotutela ognuno assume un proprio atteggiamento. Rimane, specie nei funzionari più anziani, un retaggio che tende ad evitare ogni possibile fonte di grane, per cui... cmq nel ns ufficio, di fronte a un errore indiscutibile, lo sgravio lo faremmo. Il problema è sempre quello di poter poi giustificare la cosa ai superiori e agli ispettori. Riguardo il parere che hai trovato, mi sembra che riguardi il caso di erronei o doppi versamenti spontanei, senza alcun atto dell'Ufficio, che di solito possono dare caso a silenzi-rifiuto impugnabili. Il problema, invece, rimane quello di aver ricevuto una maledetta cartella, per quanto sbagliata, e di non averla impugnata... purtroppo questo è un principio cardine del diritto tributario. Del resto, se fosse ammissibile un ricorso al giudice ordinario per casi come questi, [argomento delicato] ce ne guardi! Davvero non ne usciremmo più, perchè tu stai difendendo un contribuente che ha ragione, ma sai quanti ne approfitterebbero per portare alle calende greche i contenziosi di chi sa di essere in torto?
Purtroppo quindi, come diceva anche Filippo, non c'è molto da fare se non sperare nella comprensione dell'Ufficio; del resto, in oltre 8 anni di contenzioso è la prima volta che sento prospettare un'ipotesi come quella che tu avanzi, e dire che di ricorsi ne ho visti, così come avrò parlato con decine di colleghi miei e tuoi.
Per ste: e come fa il giudice ordinario ad accertare che vi è stato un arricchimento? Dovrebbe necessariamente entrare nel merito della cartella, e quindi automaticamente invadere la competenza del giudice tributario, che ne dici?
 
Tengo cmq a precisare che tutto ciò che ho scritto vale per gli accertamenti e le cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate in campo tributario; trattandosi di situazioni INPS, allora potrebbe effettivamente essere che ci sia una soluzione diversa. Ritengo che i termini di impugnazione siano sempre perentori, ma il campo INPS non lo conosco, quindi... prova magari a contattare qualche avvocato/consulente esperto di contenzioso con l'INPS, ok? Ciao!
 
Va bene...mi avete convinto ad abbandonare l'istanza di rimborso e a tentare la strada dell'autotutela....però se "fiuto" cattive intenzioni da parte della P.A. provo la strada del G.O., anche per curiosità! Vi farò sapere (se vi interessano gli sviluppi lasciatemi un'email).

Ciao e grazie mille a tutti
 
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