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forfettino

G

Giuseppe

Ospite
Un soggetto lavoratore autonomo in regime di forfettino (10%) in data 01/07/2004 emette una fattura con la quale "splafona" i 90.000.000 di lire di compensi che è il limite oltre il quale il regime del forfettino si tramuta in regime normale già dal periodo di imposta in corso.
L'iva relativa ai primi due trimestri quando la versa? In sede dichiarazione annuale o con la liquidazione del terzo trimestre?
Se mi sapete rispondere mi fate una cortesia perchè io non ho trovato nulla.
Grazie
 
Re: *Re: forfettino*

Vedi la normativa sotto riportata, ti può essere di aiuto. in particolare il punto 5.

buon lavoro


Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22-03-2001

AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001
Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.



5. Decadenza dal regime fiscale agevolato.

5.1. I contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, superano, per oltre il 50 per cento, il limite dei compensi o ricavi stabiliti per avvalersi del regime fiscale agevolato sono tenuti ad assoggettare a tassazione ordinaria, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel medesimo periodo d'imposta.

5.2. Nell'ipotesi di cui al punto 5.1 l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul valore aggiunto sono pagate, in un unico versamento annuale, nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano dette imposte.

5.3. I contribuenti di cui al punto 5.1. decadono da tutti gli esoneri previsti dall'art. 13, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e non usufruiscono piu' dell'eventuale assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' superato del 50 per cento il limite dei ricavi e dei compensi.
 
Re: *Re: forfettino*

Grazie Vincenzo però non riesco a interpretarla perchè da quello che c'è scritto sembrerebbe che tutta l'iva del 2004 la si può versare con un unico versamento annuale, quindi sembrerebbe anche quella relativa al secondo e al terzo trimestre.E' così?
Grazie
 
Re: *Re: forfettino*

No non è così.

vedi circ. min. 26.01.2001 n.8


Decadenza in corso d'anno

Nel caso in cui l'importo massimo di ricavi e compensi previsto per l'applicazione dei regimi agevolati venga superato del 50%, questi cessano di applicarsi a partire dall'anno stesso in cui è avvenuto il superamento. Sollecitata a precisare gli effetti della decadenza nei riflessi della mancata tenuta delle scritture contabili, dei mancati versamenti periodici dell'IVA, ecc., l'Agenzia ha risposto che, fermo l'assoggettamento a tassazione ordinaria del reddito prodotto nell'anno di superamento dei limiti, «solo a seguito della decadenza dal regime agevolato è necessario adempiere tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, IRAP e IVA». Una risposta che, coerentemente con i principi generali in materia di sanzioni tributarie (legalità, colpevolezza), può più esplicitamente tradursi in questi termini: nel momento in cui il contribuente supera, in corso d'anno, il limite di ricavi o compensi stabilito, deve adempiere agli obblighi ordinari, mentre non sarà sanzionabile per il periodo precedente, quando aveva legittimamente fruito dell'esonero; è da ritenere, inoltre, che se, da un lato, dovrà ricostruire la situazione contabile registrando anche i movimenti precedenti, dall'altro, non avrà, per esempio, l'obbligo di effettuare i versamenti periodici IVA antecedenti alla decadenza dall'agevolazione.

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