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Firr

Riferimento: Firr

Il firr se lo versi direttamente all'agente è soggetto
alla ritenuta d'acconto del 20%, perciò sarebbe meglio
farsi rilasciare una ricevuta esente ai fini iva per
mancanza del presupposto oggettivo art. 2 co 3 lett.A
DPR633/72 e registrarla solo in contabilità.
se invece lo versi all'Enasarco non devi farti inviare nulla
ciao
santa
 
Riferimento: Firr

Il firr se lo versi direttamente all'agente è soggetto
alla ritenuta d'acconto del 20%, perciò sarebbe meglio
farsi rilasciare una ricevuta esente ai fini iva per
mancanza del presupposto oggettivo art. 2 co 3 lett.A
DPR633/72 e registrarla solo in contabilità.
se invece lo versi all'Enasarco non devi farti inviare nulla
ciao
santa

Dal tenore della risposta sembrerebbe che la casa mandante possa scegliere se versare il firr all'Enasarco oppure direttamente all'agente.
Non è così: la casa mandante ha l'obbligo di accantonare il firr presso l'enasarco. L'obbligo di accantonamento cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia.
Solo in tale momento, se ci sono eventuali somme non versate, queste vanno corrisposte direttamente all'agente operando la ritenuta d'acconto del 20%.
Saluti.
 
Riferimento: Firr

Scusa ha scritto "l'agente che percepisce", perciò ho
dedotto che era stato sciolto il rapporto di agenzia, perchè
diversamente il firr si versa sempre all'enasarco
ciao
santa
 
Riferimento: Firr

Secondo me la dizione "agente che percepisce" è da intendersi nel senso del percepimento della somma a titolo di firr da parte dell'agente. Chi paga tali somme nella stragrande maggioranza dei casi è l'Enasarco ma potrebbe essere anche la casa mandante che si trova nella situazione descritta nel mio post precedente.
Cmq alla fine ciò che interessa stefuz è che l'agente non debba emettere fattura.
Saluti.
 
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