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figlio a carico

L

luca

Ospite
<HTML>Da poco mi è nata una bambina. Io non lavoro mentre la mia compagna si. Da quanto ho capito avendole dato il mio cognome la bimba ha l'esenzione ticket fino al quinto anno di età. Ora la mia compagna la messa fiscalmente a carico suo per le detrazioni. A questo punto però fa fede il suo reddito e non il mio. Mi è stato detto che per continuare a beneficiare dell'esenzione dovrei metterla a carico mio familiare. Qualcuno sa dirmi se tutto questo è corretto?? Grazie</HTML>
 
<HTML>RIPORTO QUANTO CITATO NELLE ISTRUZIONI MOD.730:
La detrazione per i figli a carico va suddivisa tra entrambi i genitori,anche se sono separati,in proporzione all'effetivo onere sostenuto da ciascuno. In pratica, la detrazione per figli a carico può essere ripartita discrezionalmente tra i genitori in modo da consentirne pienamente l'utilizzo. Ovviamente se un genitore fruisce del 100 per cento della detrazione per figlio a carico l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo........Buona giornata!</HTML>
 
<HTML>Dimenticavo di dirti ,dato che ti è nata una bimba da poco , che per ciascun figlio di età inferiore a tre anni la detrazione spettante è incrementata di euro 123,95 .</HTML>
 
<HTML>Ti ringrazio per avermi risposto. Però io volevo sapere un'altra cosa. Adesso il bimbo fiscalmente è a carico della mia compagna in quanto io non lavoro.Quindi lei percepisce le detrazioni al 100% Però ora non posso usufruire dell'esenzione ticket in quanto viene superato un certo reddito. Se invece il bimbo è a carico familiare mio in quanto disoccupato rientrerei nell'esenzione ticket.Ti risulta questo? Grazie</HTML>
 
<HTML>Allora vediamo se ho capito e se riesco a darti qualche informazione in più. Gli assistiti che vivono in condizioni di particolare disagio hanno diritto,per motivi di reddito (potrebbe essere il tuo caso) a non pagare o a pagare in forma ridotta i ticket delle spese mediche e sanitarie.(L.724/94 e 549/95).Sono le singole regioni che stabiliscono se l'esenzione è totale o parziale e che, in quest'ultimo caso,fissano la quota che deve essere pagata.Hanno diritto a questo tipo di esenzione: 1) i bambini di età inferiore a 6 anni che appartengono ad un nucleo familiare con reddito fino a euro 36.151,98 euro lordi annui;2) gli anziani di età superiore a 65 anni che appartengono ad un nucleo familiare con reddito fini a 36.151,98 euro lordi annui;3) i titolari di assegni sociali ed i loro familiari a carico;4) i titolari di pensioni minime oltre i 60 anni e i loro familiari a carico;5) le persone che non lavorano e che sono iscritte alle liste di collocamento, ed i loro familiari a carico,purchè appartenenti ad un nucleo familiare con reddito lordo inferiore a 8.263,31 euro. Se è presente il coniuge, il limite aumenta di 516,5 euro per ogni figlio o altro familiare a carico. Dovreste ora verificare la vostra condizione reddituale e alla luce di quanto sopra esposto considerare se ritenete di rientrare in un possibile caso di esenzione dal ticket.</HTML>
 
<HTML>Danilo ti ringrazio per l'aiuto.Purtroppo non hai chiarito i miei dubbi.Domani andrò alla ASL di competenza e vedo cosa mi dicono poi ti faccio sapere.</HTML>
 
<HTML>Devo fare un cambio di residenza alla bimba perchè apena nata segue la mamma e metterla così nel mio stato di famiglia. In questo modo risulata a mio carico familiare. grazie comunque per l'aiuto.</HTML>
 
<HTML>Nel 2002 mia figlia si è trsferita nelle stanze a piano terra,prima occupate dalla nonna;l'ufficio anagrafe le ha pertanto destinato un suo stato di famiglia;può essere ancora a nostro carico,visto che non lavora e frequenta il dottorato all'università,pagando regolarmente le tasse come studente?</HTML>
 
<HTML>si. fiscalemente è ancora a vostro carico fino a quando non avrà un suo reddito.</HTML>
 
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