Riferimento: fermo veicoli
siccome il fermo auto è divenuto un atto impugnabile dinanzia alla commissioen tributaria (cfr. la nuova lettera e-ter, del comma 1, art. 19, DLgs 546/1992) la difesa tecnica diventa obbligatoria solo nel caso in cui si discuta di una controversia di valore superiore ad 2.582 euro (cfr. art. 12, comma 5, DLgs 546/1992). In poche parole, se il valore del fermo è superiore ad 2.582 euro è necessario rivolgersi ad un difensore abilitato: ma non ci sono solo gli avvocati ... anche un commercialista va bene!