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fatture San Marino

A

Adda

Ospite
Per cortesia,
qualcuno potrebbe spiegarmi se le fatture di vendita beni ad aziende della Rep. di San Marino
vanno registrate solo sul reg. iva vendite con iva art. 71?
Se non si fanno altre esportazioni si deve compilare il mod. intra 1?
Inoltre gli acquisti fatturati senza iva da San Marino vanno registrati sul reg iva acquisti e su quello vendite sempre con la medesima aliquota iva (in pratica non si paga l'iva)?

Grazie a chi saprà aiutarmi.

Adda
 
emissione di fattura in 4 esemplari, di cui 3 spediti all'operatore di S.M. e 1 trattenuto dall'emittente.
Dei 3 esemplari spediti 1 viene restituito all'operatore italiano munito di apposita marca debitamente perforata con l'indicazione della data, e munito di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di S.Marino-Uff. Tributario" da allegare all'esemplare del documento di trasporto.
Indicazione in fattura del codice identificativo fiscale dell'acquirente sanmarinese composto dal codice Iso "SM" seguito da 5 cifre.
Indicazione in fattura che trattasi di "operazione non imponibile ex artt. 71 e 8 dpr 633/72"
registrazione della fattura, nei termini e con le modalità previste dalla normativa IVA - art. 23 dpr 633/72......
............
nel caso di operatore nazionale che effettua esclusivamente cessioni verso S.M. non sussiste l'obbligo di presentare gli elenchi
.........
 
emissione di fattura in 4 esemplari, di cui 3 spediti all'operatore di S.M. e 1 trattenuto dall'emittente.
Dei 3 esemplari spediti 1 viene restituito all'operatore italiano munito di apposita marca debitamente perforata con l'indicazione della data, e munito di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di S.Marino-Uff. Tributario" da allegare all'esemplare del documento di trasporto.
Indicazione in fattura del codice identificativo fiscale dell'acquirente sanmarinese composto dal codice Iso "SM" seguito da 5 cifre.
Indicazione in fattura che trattasi di "operazione non imponibile ex artt. 71 e 8 dpr 633/72"
registrazione della fattura, nei termini e con le modalità previste dalla normativa IVA - art. 23 dpr 633/72......
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nel caso di operatore nazionale che effettua esclusivamente cessioni verso S.M. non sussiste l'obbligo di presentare gli elenchi
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In relazione ad una cessione di beni ad un operatore economico residente nella Repubblica di San Marino il cedente italiano deve:
● emettere la fattura in 4 esemplari, in regime di non imponibilità, indicando anche il codice identificativo del proprio cliente sammarinese (ad esempio, SM 02643);
● consegnare o spedire 3 dei predetti esemplari al destinatario dei beni (operatore sammarinese).
L’acquirente dovrà restituire un esemplare recante il timbro a secco circolare dell’Ufficio tributario sammarinese, nonché dell’apposita marca debitamente perforata con l’indicazione della data apposta sempre dall’Ufficio tributario sammarinese.
La ditta italiana qualora non riceva, entro 4 mesi, il predetto esemplare dall’operatore sammarinese dovrà inviare un’apposita comunicazione all’Ufficio tributario di San Marino e, per conoscenza, anche alla competente Agenzia delle Entrate.
Inoltre, come specificato nella CM 16.9.96, n. 225/E durante il trasporto, i beni devono essere “scortati” da un documento di trasporto o di consegna, nel quale oltre alle generalità e all’indirizzo delle parti deve essere riportato la natura, qualità e quantità dei beni esportati, la data di effettuazione dell’operazione, la causale del trasporto, nonché le generalità dell’eventuale incaricato del trasporto.
Il predetto documento va emesso in almeno 3 copie in quanto, una copia deve rimanere in possesso dell’emittente, mentre almeno altre 2 copie devono essere esibite, per i necessari riscontri, all’Ufficio tributario di San Marino all’atto dell’introduzione dei beni in detto territorio. Al documento di trasporto o di consegna in possesso del cedente italiano deve essere allegato il citato esemplare della fattura emessa restituita dal cliente sammarinese.
La cessione in esame, in base all’art. 71, DPR n. 633/72, è considerata non imponibile IVA ex art. 8. La non imponibilità, come specificato nella CM 7.8.2000, n. 158/E, è subordinata alla prova dell’avvenuta introduzione dei beni nel territorio dello Stato sammarinese.
A tal fine il cedente italiano deve:
● essere in possesso dell’esemplare della fattura emessa attestante l’avvenuto passaggio presso l’Ufficio tributario di San Marino;
● riportare a margine della annotazione nel registro delle fatture emesse gli estremi di riscontro apposti sul predetto esemplare della fattura restituita dal cliente sammarinese;
● presentare l’elenco INTRA (mod. INTRA 1-bis), compilando i soli dati fiscali. Si rammenta che sono obbligate alla presentazione soltanto le imprese che contestualmente alle cessioni con San Marino "intrattengono rapporti commerciali" con Stati UE.

A tal fine nella RM 23.4.97, n. 83/E è stato chiarito che per "rapporti commerciali" si devono intendere solo le cessioni (non hanno pertanto alcuna rilevanza gli acquisti intraUE).
Il suddetto obbligo non interessa comunque le imprese italiane che effettuano:
esclusivamente operazioni con la Repubblica di San Marino ovvero contemporaneamente anche esportazioni (cessioni extra-UE).
Al fine di individuare la periodicità di presentazione degli elenchi va osservato che devono essere prese in considerazione esclusivamente le cessioni intraUE (non rileva in alcun modo l'importo delle cessioni effettuate verso San Marino).
CESSIONI DI BENI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PRIVATI
Le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati sammarinesi, ad eccezione delle cessioni:
● di mezzi di trasporto nuovi;
● in base a catalogo per corrispondenza e simili
sono da assoggettare ad IVA in Italia con applicazione dell’aliquota ivi prevista.

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