testo originario del dpr 29/9/1973 n. 600 statuiva all'art. 14 « scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati» , comma 3: « I soggetti che adottano contabilità in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili per l'elaborazione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro, nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative, le procedure meccanizzate e, specificatamente, in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi» . Il registro era soggetto a numerazione e a bollatura ai sensi dell'art. 2215 c.c., per effetto della prescrizione contenuta nel primo comma dell'art. 22/600/1973. Il succitato terzo comma dell'art. 14, la cui pratica ottemperanza comportava non facili problemi interpretativi, è rimasto vigente dall'1/1/74 al 31/12/88. Dall'1/1/89 il comma stesso ha assunto, per effetto dell'art. 10 quater del dl 2/3/1989 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 27/4/1989 n. 154, il seguente tenore: « I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative» . Dal 12/6/1994 è soppresso l'obbligo di « tenuta del registro dei codici meccanografici» (dl 10/6/1994 n. 357 convertito con modificazioni dalla legge 8/8/1994 n. 489, art. 6, comma 1). Per effetto dell'art. 7 ter dello stesso decreto 357, le violazioni in materia di tenuta del registro dei codici commesse ante 12/6/1994 non producono effetti anche ai fini sanzionatori
quindi detti registri son stati definitivamente soppressi...
ti ho messo paura eh?
heheheh
ciao buon lavoro