Nel tuo quesito non hai specificato qual è l’oggetto della tua attività. Qualora si tratti di omaggio di beni oggetto dell’attività l'Iva si applica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, numero 4), Dpr 633/1972
Si possono presentare tre ipotesi: emissione di fattura con addebito di Iva al cliente; emissione di fattura con Iva, ma senza addebito al cliente; ovvero emissione di apposita autofattura.
La gestione degli omaggi di propria produzione qualora si utilizzi lo strumento dell'autofattura, richiede i seguenti adempimenti:
1) emissione dell'autofattura in un unico esemplare e per ogni singola cessione (in alternativa, può essere emessa un'autofattura mensile e globale);
2) registrazione dell'autofattura nel normale libro delle fatture emesse, seguendo la numerazione delle fatture di vendita. Si ricorda che è possibile altresì tenere un apposito "registro omaggi" dove annotare l'ammontare globale dei costi delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota
Per completezza si evidenziano questi casi particolari:
. Campioni gratuiti: sono considerati non soggetti a Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), del Dpr 633/72. Devono essere di modico valore e appositamente contrassegnati. A questo fine il ministero delle Finanze è intervenuto per chiarire che il contrassegno deve essere "stampigliato in modo indelebile, portante la dicitura - campione gratuito - apposta sull'involucro dei prodotti e non su semplice etichetta autoadesiva" (Risoluzione ministeriale 19 novembre 1973, n. 503097);
. Cessioni a titolo di sconto: non concorrono a formare la base imponibile le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono effettuate in conformità alle originarie condizioni contrattuali (a eccezione di quei beni la cui cessione è soggetta a un'aliquota più elevata)(ai sensi dell’art.15 dell’iva, articolo da te menzionato nel quesito ma dubito sia il tuo caso).;
. Cessioni per beneficenza: sono considerate operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 12 e 13, le cessioni gratuite di beni fatte a enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, alle Onlus e a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi;
. Cessioni gratuite dei professionisti: le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono, invece, da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo una disposizione che ne preveda l'imponibilità (circolare ministeriale 30 aprile 1980, n. 20/270516). Si deve precisare che questa fattispecie è diversa da quella prevista all'articolo 2, comma 2, n. 5, del Dpr 633/72 che prevede l'imponibilità delle destinazioni dei beni all'uso o al consumo personale o familiare o ad altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.
Qualora, invece, trattasi di cessione gratuita di beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività, se di costo unitario non superiore ad € 25.82, l’operazione è fuori campo iva ai sensi dell’art.2, co.2 della legge sull’iva.
Perdonami la prolissità, ma se il portatile rientra nell’oggetto della tua attività, dovrà essere assoggettato all’imposta.