@Rocco
Trattasi di commercio elettronico che segue una disciplina a se stante
Dal 2021 le operazioni di e-commerce sono trattate alla stregua delle esportazioni ed importazioni
Quando l’acquirente italiano acquista un programma online e si vede recapitare una fattura emessa da un soggetto extra-UE, gli adempimenti gravanti sullo stesso variano rispetto alle ipotesi precedenti. Abitualmente trattasi di programmi scaricati via internet che , ai fini IVA, vanno equiparati ad una prestazione di servizi “generica” ricevuta, per cui il cessionario italiano dovrà:
emettere un’autofattura, a norma dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972
riepilogare l’operazione nell’esterometro indicando il codice Tipo documento TD01 e Natura operazione N6.
Infine, nei casi sporadici in cui l’acquisto comporti la movimentazione del bene dal paese extracomunitario (es. Cina) verso l’Italia, si pone in essere una regolare importazione di beni: il cessionario italiano annota la bolletta doganale di import nel registro IVA acquisti e non deve inserire l’operazione nell’esterometro, in quanto trattasi di operazione esclusa dall’adempimento ai sensi dell’art. 1, co. 3-bis, del D.Lgs. 127/2015
Con provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica – versione 1.6.1 che prevede, tra le altre modifiche, l’introduzione di un maggior grado di dettaglio dei codici Tipo Documento. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 il nuovo tracciato convivrà con il precedente
(versione 1.5), mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio
Così, ad esempio, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero richiederà l’utilizzo del nuovo codice TD17
Saluti a tutti
M.g.
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